Data inizio
10 Nov 2017
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Con la sentenza del 12 ottobre 2017 la Corte UE (Nona Sezione) si è espressa in relazione alla nozione di “vendita diretta al consumatore o all’utilizzatore finale”. In base a questa sentenza, l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, deve essere interpretato nel senso che, affinché prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», ai sensi di tale disposizione, al consumatore o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.

La conseguenza del pronunciamento della Corte di Giustizia UE è che tutte le piattaforme on-line che vendono prodotti biologici sono tenute ad assoggettarsi al sistema di controllo del biologico e notificare la propria attività all’Autorità Competente non potendo più essere assimilate alla categoria dei dettaglianti che può godere, in caso di vendita di prodotto preconfezionato, dell’esenzione dall’obbligo di assoggettamento.

 

La SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) del 12 ottobre 2017

 

Fonte: Eur-Lex