L’art. 4 comma 10 del DM n. 18354 del 27 novembre 2009 prevede che “L'autorità competente che stabilisce il numero di unità animali adulti equivalenti al limite dei 170 chilogrammi di azoto per anno/ettaro è la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente. Tali amministrazioni tengono conto, anche a titolo orientativo, delle tabelle riportate in allegato IV del Reg. (CE) n. 889/2008, del DM 7/4/2006, nonché delle relative disposizioni regionali di attuazione e della direttiva 91/676/CE.