LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 29-12-1990 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Norme per l' esercizio e la promozione dell' agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 156 del 29 dicembre 1990 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione, nel quadro di una politica agricola volta a tutelare la salute dei produttori, dei consumatori e l' ambiente ed a valorizzare il reddito degli agricoltori, intende emanare un sistema organico di norme che incentivino, sostengano e tutelino la ricerca, la sperimentazione e l' adozione edi tecnologie di produzione che riducano gradualmente l' impatto ambientale delle attività agricole. All' interno di tale quadro la presente legge disciplina l' adozione di misure per la regolamentazione e la promozione dell' agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia. ARTICOLO 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) << agricolura biologica >>: le attività agricole e di allevamento, svolte in forma singola od associata, per la produzione e la trasformazione di prodotti di origine vegetale o animale, attuate nel rispetto delle condizioni individuate nella presente legge e fondate sui seguenti principi: 1) esclusione di prodotti chimici di sintesi organica; 2) adozione di rotazione e di alternanza tra colture arrricchite e colture sfruttanti; 3) uso di fertilizzanti organici o minerali previsti dall' allegato A; 4) garanzia di condizioni di vita conformi alle esigenze delle singole specie di animali allevati; b) << prodotto biologico >>: il bene idoneo all' alimentazione umana, ai sensi delle vigenti leggi, che risulti anche; 1) prodotto agricolo non trasformato ottenuto conformemente alle norme indicate nell' allegato A; 2) prodotto ottenuto dala trasformazione, conformemente alle norme indicate nell' allegato B, di uno o più prodotti agricoli non trasformati di cui al precedente numero 1); c) << azienda biologica >>: l' azienda agricola o di trasformazione che effettua la sua ttività di produzione o di trasformazione nel rispetto delle norme previste dagli allegati A o B e risulta iscritta all' Albo regionale delle aziende biologiche; d) << azienda agricola in conversione biologica >>: l' azienda che intende adottare le norme di produzione di cui all' allegato A secondo un piano di conversione rispondente ai disciplinari stabiliti dall' Associazione alla quale l' azienda aderisce o che esercita il controllo ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera c). 2. Le norme di cui agli allegati A e B sono sottoposte a varifica almeno ogni due anni da parte del Comitato per l' agricoltura biologia. All' eventuale aggiornamento delle norme di cui agli allegati A e B si provvede, su proposta del Comitato per l' agricoltura biologica o, comunque, sentito il Comitato medesimo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente. ARTICOLO 3 Riferimenti Normativi PASSIVI RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da: Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 32 del 1995 Articolo 14 Comitato regionale per l' agricoltura biologica 1. Presso l' ERSA è istituito il Comitato regionale per l' agricoltura biologica. 2. Il Comitato è composto: a) dal Presidente dell' ERSA o da un suo delegato, che lo presiede; b) da due docenti esperti in materia designati dalla Facoltà di agraria dell' Università di Udine; c) da un esperto di teniche biologiche per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime; d) da un esperto di tecniche biologiche per ciascuna delle due organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime; e) dal Direttore regionale dell' agricoltura o da un Direttore di servizio da lui delegato; f) dal Direttore del Centro regionale di sperimentazione agraria per il Friuli - Venezia Giulia o da un suo delegato; g) da un rappresentante del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate; h) da un rappresentante per ognuna delle Associazioni di produttori di cui all' articolo 12; i) da due rappresentanti delle Associazioni di consumatori operanti a livello regionale; l) da due rappresentanti designati congiuntamente dalle Associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, nº 349, operanti in regione; m) da un rappresentante dell' Ordine dei dottori agronomi e forestali, designato congiuntamente dai rispettivi Ordini provinciali; n) da un rappresentante del Collegio dei periti agrari, designato congiuntamente dai rispettivi Collegi provinciali. 3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: a) formula proposte e esprime parere sulle modifiche agli allegati A e B della presente legge; b) propone indirizzi per la ricerca, l' assistenza tecnica e la sperimentazione delle tecniche agricole biologiche; c) esprime parere in merito alle domande di iscrizione e sulla cancellazione dall' Albo regionale di cui all' articolo 7; d) esprime parere sulle domande di contributo di cui all' articolo 17 e su ogni altra questione attinente all' agricoltura biologica. 4. Il Comitato viene costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Allo stesso modo si provvede alla sostituzione di coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di far parte del Comitato. 5. Il Comitato si riunisce almeno due volte all' anno e, comunque, qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. 6. I membri del Comitato restano in carica cinque anni. In caso di sostituzione ai sensi del comma 4, i nuovi membri restano in carica fino alla scadenza del quinquennio. 7. Le funzioni di segretario sono affidate ad un dipendente dell' ERSA. 8. La designazione dei vari rappresentanti dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dalla Direzione regionale del' agricoltura. Trascorso tale termine, l' organo sarà costituito sulla base delle designazioni ricevute, semprechè sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio, e fatte comunque salve le successive integrazioni anche relative a rappresentanti di organismi eventualmente non ancora costituiti. 9. Il Presidente del Comitato può , ogni qualvolta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di enti locali, di amministrazioni o di organismi interessati ai problemi dell' agricoltura biologica. 10. Ai componenti esterni del Comitato e ai rappresentanti di cui al comma 9 spettano i compensi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modofiche ed integrazioni. ARTICOLO 4 Funzioni dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura( ERSA) 1. L' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA) esercita le seguenti funzioni: a) cura la tenuta dell' Albo regionale delle aziende biologiche di cui all' articolo 7; b) cura l' effettuazione annua di prelievi casuali di campioni di prodotti biologici su almeno il 10% delle aziende iscritte all' Albo regionale delle aziende biologiche e invia tali campioni a laboratori pubblici o privati convenzionati, con preferenza per qualli dei Presidi multizonali di prevenzione, per verificare la conformità dei prodotti alla normativa vigente sui residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerati nei prodotti destinati all' alimentazione. Copia dei risultati delle analisi è trasmessa all' Associazione che provvede ai controlli sull' azienda; nel caso in cui le analisi siano state effettuate da laboratori pubblici o privati convenzionati, diversi da quelli dei Presidi multizonali di prevenzione, copia dei risultati è trasmessa altresì ai Presidi stessi; c) svolge attività di assistenza tecnica alle aziende biologiche secondo le linee previste dal Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo; d) attua attività di formazione ed aggiornamento dei tecnici che lavorano nell' agricoltura biologica; e) cura la divulgazione per l' orientamento produttivo e di mercato delle aziende biologiche; f) avvia campagne di informazione dei cittadini sui vantaggi derivanti dall' uso di prodotti biologici. 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1, l' ERSA è autorizzato a stipulare convenzioni con le Associazioni dei produttori biologici di cui all' articolo 12, con Università , Istituti ed Enti pubblici e privati. ARTICOLO 8 Richiesta d' iscrizione all' Albo regionale delle aziende biologiche e rinnovo dell' iscrizione 1. Le domande di iscrizione all' Albo devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro tale data va presentata anche la richiesta annuale di rinnovo di iscrizione cui deve essere allegata l' eventuale documentazione atta a dimostrare le modifiche, intervenute nella conduzione aziendale rispetto alla conduzione in essere all' atto dell' iscrizione originaria. 2. La richiesta d' iscrizione all' Albo regionale delle aziende biologiche deve essere accompagnata da una relazione, compilata dal conduttore aziendale con l' assistenza dell' organismo di controllo, che comprende: a) per le aziende agricole di produzione biologica: 1) una descrizione dell' azienda agricola, con l' indicazione delle unità di prodiuzione in cui viene attuata una attività di produzione biologica e quelle in cui viene attuata una attività produttiva tradizionale, i luoghi di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti ed i luoghi e fabbricati in cui vengono effettuate le eventuali operazioni di condizionamento o trasformazione; in tale descrizione deve risultare chiaramente che le produzioni biologiche vengono effettuate in appezzamenti e luoghi separati con opportuni accorgimenti tecnico - agronomici, che verranno stabiliti dal Comitato per l' agricoltura biologica di cui all' articolo 3, e da quelli in cui sono effettuate le altre produzioni e che anche i luoghi di magazzinaggio sono diversi; 2) l' insieme delle misure che si intende addottare per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalle presenti norme; 3) la data dell' ultimo impiego sulle unità di produzione destinate all' attività biologica di prodotti non conformi all' allegato A; 4) l' impiego del produttore ad attuare l' attività nelle unità di produzione biologica conformemente all' allegato A nonchè l' autorizzazione all' accesso degli orgasnismi di controllo nei luoghi di produzione e di magazzinaggio ed alla documentazione al fine dell' esercizio dei contorlli previsti dall' articolo 4, comma 1, lettera b), e dall' articolo 14; 5) un piano di coltivazione quinquennale dal quale risulti, nel caso che l' azienda attui anche produzioni non biologiche, che alla fine di detto periodo tutte le unità di produzione sottoposte a conversione siano condotte secondo le tecniche biologiche; b) per le aziende di trasformazione biologica: 1) una descrizione dell' azienda con la descrizione delle unità di produzione, i luoghi di magazzinaggio ed i fabbricati in cui vengono svolte le attività di trasformazione; in tale descrizione deve risultare chiaramente se le operazioni di trasformazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli non biologici vengono effettuate in impianti diversi o negli stessi impianti; deve risultare, altresì , che i luoghi di magazzinaggio di tali prodotti e dei loro derivati sono diversi; 2) l' insieme delle misure che si intende adottare per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalle presenti norme e, nel caso in cui l' azienda lavori sia prodotti biologici che quelli non biologici, le misure che si intendono adottare per evitare mescolanze tra i i tipi di prodotto e l' identificazione delle partite; 3) l' impegno del produttore ad attuare l' attività nelle unità di produzione biologica conformemente all' allegato B nonchè l' autorizzazione all' accesso degli organismi di controllo nei luoghi di produzione e di magazzinaggio ed alla documentazione al fine dell' esercizio dei controlli previsti dall' articolo 4, comma 1, lettera b), e dall' articolo 14; c) per le aziende agricole in conversione biologica: 1) il piano di conversione di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d); 2) la documentazione di cui alla precedente lettera a). ARTICOLO 17 Riferimenti Normativi PASSIVI RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da: Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 32 del 1995 Articolo 13 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da: Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 32 del 1995 Articolo 14 Interventi a favore dell' agricoltura biologica 1. L' ERSA, nell' esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della presente legge, è autorizzato ad erogare i seguenti contributi: a) sovvenzioni straordinarie a favore delle aziende biologiche per il sostentamento del reddito delle aziende biologiche. Tali sovvenzioni, in armonia con gli orientamenti del Regolamento( CEE) n. 1760/ 87, sono pari a lire 500.000 annue per ettaro di colture erbacee e lire 800.000 per ettaro di colture arboree ed ortive fino ad un massimo di 12 milioni annui per azienda e possono essere corrisposti per un periodo di tre anni. Per il successivo biennio l' importo delle sovvenzioni è ridotto al 50%. Tali importi possono esser aumentati del 30% per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE 268/ 75 e nelle aree destinate dal PUR a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale; b) interventi a favore delle aziende biologiche per miglioramenti fondiari, compresi siepi ed alberature, sino al 50% della spesa massima di 150 milioni ammissibile per ogni singolo intervento. Tali importi possono essere aumentati sino al 70% per le aziende ubicate nelle zone e nelle aree di cui alla precedente lettera a); c) interventi a favore delle Associazioni di cui all' articolo 12 per l' ideazione, la registrazione e l' utilizzazione del marchio collettivo, da richiedere ai sensi dell' articolo 2 della legge 21 giugno 1942, n. 929, sino al 70% delle spese sostenute per tali scopi; d) interventi a favore delle Associazioni di cui all' articolo 12, sino al 70% delle spese sostenute, per attività di tutela, valorizzazione e promozione commerciale dei prodotti biologici; e) aiuti alle Associazioni di cui all' articolo 12 pari per il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto anno al massimo al 5%, al 5%, al 4%, al 3%, al 2% del valore del prodotto commercializzato dagli associati, aiuti che non possono superare, comunque, le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell' Associazione interessata; tali aiuti sono versati in quota annua per un periodo di sette anni successivi alla data del riconoscimento. 2. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 7, comma 6, nella concessione delle provvidenze contributive di cui al comma 1, lettere a) e b) si prescinde dal requisito dell' iscrizione all' Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Riferimenti Normativi ATTIVI RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Regolamento CEE del 1987 ARTICOLO 20 Norma finanziarie 1. Per le finalità previste dall' articolo 17, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990- 1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2 - spesse correnti - Categoria 1.5 - Sezione X - il capitolo 6335 (2.2.155.2.10.10) con la denominazione << Finanziamento all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per la concessione di sovvenzioni e contributi a sostegno dell' agricoltura biologica >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.00 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 al 1992. 2. AL predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28, Partita n. 15 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti). 3. Sul precitato capitolo 6335 viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di cassa, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842, << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990. 4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6335 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti. Profilo di visualizzazione