LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 4-09-1992 REGIONE MARCHE Nuove norme per l' agricoltura biologica. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 78 del 16 settembre 1992 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione con la presente legge disciplina la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli biologici, entro i limiti indicati dal regolamento CEE 2092/ 91 e del DM 25 maggio 1992, n. 338. Predispone un regime di controllo anche ai fini della tutela ed informazione dei consumatori e della tutela della produzione biologica. 2. Si definisce agricoltura biologica il sistema di produzione che, nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE 2092/ 91: a) utilizza metodi di produzione e prodotti elencati negli allegati della presente legge; b) riduce al minimo l' uso di energia fossile; c) mantiene una buona fertilità del terreno attraverso un adeguato tasso di sostanza organica evitando metodi di eccessiva forzatura dei cicli biologici vegetali ed animali; d) mantiene un assetto ecologico del territorio ricco e diversificato nelle sue componenti biologiche, botaniche e zoologiche. Riferimenti Normativi ATTIVI RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Regolamento CEE del 1991 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Legge Statale Numero 338 del 1992 ARTICOLO 4 Comitato regionale per l' agricoltura biologica 1. Per l' esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è istituito presso l' ente di sviluppo agricolo il " Comitato regionale per l' agricoltura biologica", nominato con decreto del presidente della giunta regionale. 2. Il comitato è composto: a) dal dirigente del servizio regionale agricoltura o da un suo delegato che lo presiede; b) dal dirigente del servizio regionale sanità o suo delegato; c) dal dirigente il servizio regionale tutela e risanamento ambientale o suo delegato esperto del settore; d) dal direttore dell' ESAM o da un suo delegato esperto del settore; e) da due docenti o ricercatori esperto in materia designati dalla facoltà di agraria di Ancona; f) da un esperto di tecniche biologiche per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime; g) da un esperto di tecniche biologiche per ciascuna delle due organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime; h) da tre rappresentanti designati dalle associazioni riconosciute, di cui uno in rappresentanza dei produttori biologici, uno in rappresentanza dei produttori in conversione e uno in rappresentanza delle aziende di trasformazione biologica; i) da due rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, esperti del settore; j) da due esperti di tecniche biologiche designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, operanti in regione; l) da un rappresentante dell' ordine professionale dei dottori agronomi; m) da un rappresentante dell' ordine professionale dei periti agrari. ARTICOLO 5 Compiti del comitato regionale per l' agricoltura biologica 1. il comitato di cui all' articolo 4 svolge le seguenti funzioni: a) propone l' aggiornamento delle tabelle A, B, e C della presente legge, in base agli sviluppi ed evoluzioni tecnico - scientifiche e legislative del settore. L' aggiornamento delle tabelle è disposto con decreto del presidente della giunta regionale; b) propone indirizzi di ricerca, l' assistenza tecnica e la sperimentazione delle tecniche agricole biologiche; c) vigila sull' intera materia oggetto della presente legge; d) verifica annualmente l' attività svolta relazionando alla giunta regionale e alla commissione consiliare competente; e) esprime il parere sull' iscrizione all' albo di cui all' articolo 8; f) svolge ogni altro compito ad esso demandato per legge o regolamento comunitario. 2. Il comitato resta in carica cinque anni; si riunisce almeno due volte l' anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. 3. Le funzioni di segretario sono affidate ad un dipendente dell' ESAM. 4. Le designazioni dei vari rappresentanti dovranno essere effettuate entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dal servizio regionale agricoltura. Trascorso tale termine, l' organo sarà cotituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza del comitato, e fatte comunque salve le successive integrazioni anche relative a rappresentanti di organismi eventualmente non ancora costituiti. ARTICOLO 6 Compiti dell' ESAM 1. L' ente di sviluppo agricolo provvede a: a) effettuare studi e indagini volti a evidenziare le conseguenze derivanti dall' applicazione delle tecniche agricole sull' ambiente; in particolare nelle aree a più intenso sfruttamento agricolo, al fine di analizzare gli effetti delle tecniche medesime sul suolo e sulle acque superficiali e di falda; b) effettuare sperimentazioni di tecniche di agricoltura biologica a basso consumo energetico e che non contemplino l' uso dei prodotti chimici di sintesi, in particolare nella fertilizzazione nella lotta parassitaria e nel diserbo; c) procedere alla raccolta dei dati relativi alle tecniche agricole biologiche, sia in campo agronomico che zootecnico; d) effettuare una analisi comparata dei fattori " costi e ricavi" delle produzioni agricole e biologiche, rapportandoli a produzioni simili ma con metodi agronomici convenzionali; e) informare gli agricoltori sui vantaggi derivanti dall' uso di prodotti biologici anche attraverso l' organizzazione di convegni e seminari di studio, nonchè campagne specifiche presso gli organi di stampa e radiotelevisivi; f) favorire l' inserimento delle tecniche di agricoltura biologica nei programmi di formazione professionale e di assistenza tecnica; g) collaborare, con gli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, alla predisposizione di progetti aziendali di agricoltura biologica; h) favorire e promuovere, con iniziative di marketing, i prodotti biologici ottenuti nelle aziende marchigiane; i) promuovere campagne pubblicitarie per la valorizzazione dei prodotti biologici marchigiani. 2. A tal fine l' ente di sviluppo agricolo predispone entro il 30 settembre programmi annuali di attività , da sottoporre all' approvazione della giunta regionale. ARTICOLO 7 Etichettature e commercializzazione 1. Le associazioni dei prodotti biologici riconosciute provvedono al rilascio alle aziende biologiche ed alle aziende di trasformazione biologica delle etichette con la dicitura " Regione Marche - Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE", necessarie al confezionamento dei prodotti biologici. Le etichette devono contenere, oltre all' indicazione dell' associazione rilasciante responsabile del controllo: a) il nome e l' indirizzo del produttore e dell' eventuale trasformatore; b) l' indicazione del contenuto della confezione e gli ingredienti usati; c) la denominazione e la localizzazione dell' azienda produttive. 2. Tali etichette sono rilasciate alle aziende biologiche che abbiano rispettato tutti gli adempimenti previsti dall' articolo 9, in qualità e numero corrispondenti ai tipi di prodotto ed alle presumibili quantità commercializzabili. 3. Alle etichette eventualmente predisposte dalle aziende stesse e che contengono tutte le altre indicazioni previste dal comma 1 debbono essere sovrastampati a cura delle associazioni la dicitura " Regione Marche - Agricoltura Biologica - Regime di controllo CEE", il nominativo dell' associazione ed il non uso di sostanze chimiche di sintesi nella coltivazione e nel condizionamento dei prodotti. 4. Le etichette dei prodotti devono indicare non solo gli ingredienti, ma anche l' assenza delle sostanze chimiche di sintesi e non, vietate della presente legge, sia nella coltivazione che nella preparazione. ARTICOLO 14 Promozione dei prodotti 1. La giunta regionale, al fine di valorizzare i prodotti provenienti dall' agricoltura biologica, provvede ad indire una campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione nel rispetto dei criteri fissati nella regolamentazione CEE degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli (87/ C302/ 06). La giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi alle associazioni dei produttori biologici operanti nelle Marche, per la partecipazione a mostre o altre manifestazioni. ARTICOLO 15 Risparmio energetico 1. Per le aziende che, nel quadro della pratica dell' agricoltura biologica, presentando un piano aziendale e interaziendale di risparmio energetico o di produzione di energie alternative, la giunta regionale, previo parere favorevole del comitato di cui all' articolo 4, concede contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ammissibile. 2. Le provvidenze previste dal comma 1 sono cumulabili con quelle previste dalla LR 17 febbraio 1992, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza del 75% della spesa ammissibile. ARTICOLO 18 Norme transitorie e finali 1. Alla costituzione del comitato di cui all' articolo 4 si provvede, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. 2. In fase di prima applicazione, le domande di iscrizione all' albo regionale delle aziende biologiche di cui all' articolo 8 sono presentate entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. 3. Nella prima applicazione della presente legge e comunque per un anno dalla data di entrata in vigore della medesima, l' iscrizione delle aziende in esercizio alla sezione dell' albo regionale delle aziende biologiche riservata alle " aziende agricole biologiche" è ammessa nel caso in cui i conduttori delle medesime adottino da almeno due anni, nell' attività di coltivazione, metodiche quanto meno equivalenti a quelle previste nell' allegata tabella A. 4. Alla domanda di iscrizione deve essere a tal fine allegata una relazione sulle metodiche adottate, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell' atto notorio rilasciata dal conduttore. 5. L' iscrizione all' albo è effettuata ai sensi dell' articolo 8, comma 7. 6. L' Associazione Marchigiana per l' Agricoltura Biologica ( AMAB), con sede a Senigallia, in via Fratelli Bandiera 0/ C successive sedi), è autorizzata a svolgere le funzioni di controllo previste dal DM 338/ 1992 in attesa dello svolgimento delle procedure previste dall' articolo 5, comma 7, del DM suindicato. Riferimenti Normativi ATTIVI RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Legge Statale Numero 338 del 1992 ARTICOLO 20 Disposizioni finanziarie 1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per gli anni 1992 2 1993 le seguenti spese: a) per i contributi previsti dall' articolo 12, lire 100 milioni per l' anno 1992 e lire 100 milioni per l' anno 1993; b) per i contributi previsti dall' articolo 13, comma 1, lire 1.300 milioni per l' anno 1992 e lire 1.100 milioni per l' anno 1993; c) per i contributi previsti dall' articolo 13, comma 2 lire 200 milioni per l' anno 1992 e lire 150 milioni per l' anno 1993; d) per i contributi previsti dall' articolo 13, comma 3, lire 100 milioni per l' anno 1992 e lire 100 milioni per l' anno 1993; e) per i contributi previsti dall' articolo 13, comma 6, lire 100 milioni per l' anno 1992 2 lire 100 milioni per l' anno 1993; f) per i contributi previsti dall' articolo 14, lire 66 milioni per l' anno 1992 e lire 50 milioni per l' anno 1993; g) per i contributi previsti dall' articolo 15, lire 400 milioni per l' anno 1992 e lire 400 milioni per l' anno 1993. 2. Per gli anni successivi, l' entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci. 3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dei commi 1 e 2 si provvede nel modo che segue: a) per la spesa di lire 2.266, milioni relativa all' anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, per gli importi controindicati: capitolo 3114125, lire 50 milioni capitolo 3114126, lire 700 milioni capitolo 3114127, lire 16 milioni capitolo 3114128, lire 200 milioni capitolo 3114131, lire 50 milioni capitolo 3114132, lire 700 milioni capitolo 3114133, lire 50 milioni capitolo 3114134, lire 200 milioni capitolo 5100208, lire 300 milioni (quota parte dell' accantonamento di cui alla partita 3 dell' elenco 7); b) per le spese di lire 2.000 milioni relative all' anno 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100208, all' uopo utilizzando quota parte dello stesso accantonamento di cui alla partita 3 dell' elenco 7; c) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recante dalle leggi nazionali per l' attuazione di interventi programmati in agricoltura, all' uopo rimodulando, per l' anno 1994, le proiezioni considerate, per gli interventi da finanziarsi con le dette disponibilità , nel bilancio pluriennale per il triennio 1992- 1994. 4. Le somme occorrenti per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono iscritte: a) per l' anno 1992, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: 4. Le somme occorrenti per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono iscritte: a) per l' anno 1992, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: capitolo 311135 " Contributi agli imprenditori agricoli, coltivatori diretti e cooperative agricole che usano strategie e tecniche di lotta biologica" lire 100 milioni; OMISSIS b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. 4. Le somme occorrenti per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono iscritte: a) per l' anno 1992, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: OMISSIS capitolo 3114136 " Contributi alle aziende singole e associate riconosciute aziende agricole biologiche", lire 1.300 milioni; OMISSIS b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. 4. Le somme occorrenti per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono iscritte: a) per l' anno 1992, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: OMISSIS capitolo 3114220 " Contributi in capitale alle aziende agricole di trasformazione biologica nelle spese per investimenti in opifici, impianti, macchine e attrezzature" lire 200 milioni; OMISSIS b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. 4. Le somme occorrenti per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono iscritte: a) per l' anno 1992, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: OMISSIS capitolo 3114221 " Contributi in capitale a cooperative di consumo aventi come scopo sociale la distribuzione di soli prodotti biologici, nelle spese per la realizzazione, trasformazione e ampliamento di locali per l' attività commerciale", lire 100 milioni; OMISSIS b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. 4. Le somme occorrenti per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono iscritte: a) per l' anno 1992, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: OMISSIS capitolo 3114137 " Contributi alle associazioni dei produttori biologici nelle spese per l' attività di controllo", lire 100 milioni; OMISSIS b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. 4. Le somme occorrenti per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono iscritte: a) per l' anno 1992, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: OMISSIS capitolo 3114138 " Spese e contributi alle associazioni dei produttori biologici operanti nella regione Marche, per l' indizione di campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione per la valorizzazione di prodotti biologici nonchè per la partecipazione a mostre e manifestazioni", lire 66 milioni; OMISSIS b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. 4. Le somme occorrenti per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono iscritte: a) per l' anno 1992, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: OMISSIS capitolo 3114222 " Contributi alle aziende agricole per la realizzazione di piani volti al risparmio energetico e di produzione di energie alternative nel quadro della pratica dell' agricoltura biologica", lire 400 milioni; b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. ALLEGATO 1: TABELLA A Norme di agricoltura biologica Premessa Tutto ciò che non è espressamente contemplato nella presente tabella deve ritenersi proibito. Parte I Tecniche di produzione vegetale 1. Ambiente Il suolo va protetto da smottamenti, erosioni, ristagni con adeguate sistemazioni ed interventi per lo sgrondo dell' acqua riducendo gli sbancamento allo stretto necessario, con la precauzione di accantonare i primi 10 cm. di strato attivo da ridistribuire sul suolo a rimodellamento finto, prevedendo un periodo di conversione di almeno un anno. E' incentivata la presenza di siepi per favorire la diversità e la complessità ambientale. Le siepi di protezione dall' inquinamento esterno devono essere commisurate nell' altezza, nella larghezza, nello spessore e nelle specie vegetali ai diversi casi che ricorrono. Le bonifiche devono rispettare l' assetto naturale del territorio. 2. Tecniche colturali Sono vietate tutte le tecniche di coltivazione senza suolo. Irrigazione Le tecniche colturali devono essere finalizzate a ridurre l' uso di acqua irrigua il più possibile. E' assolutamente vietato l' uso di tubature in plastica " a perdere". L' intervento irriguo deve essere effettuato evitando conseguenze collaterali negative per i terreni e le colture. Pacciamatura E' proibito l' uso di film plastici contenenti PVC (policloruro di vinile). La pacciamatura è raccomandata per i molteplici effetti positivi ed è consigliato l' uso di materiali biodegradabili. Avvicendamenti e consociazioni E' proibita la monosuccessione. L' azienda agricola deve presentare ogni anno all' approvazione dell' associazione dei produttori che esplica il controllo il piano degli avvicendamenti colturali. Negli avvicendamenti deve essere inserita sistematicamente una leguminosa annuale o poliennale o una coltura da sovescio. Controllo erbe spontanee E' proibito l' uso di erbicidi chimici di sintesi. Si raccomanda il controllo delle malerbe con metodi colturali (rotazioni, pacciamatura, inerbimento controllato, fase semine), diserbo meccanico, pirodiserbo, termodiserbo e metodo biodinamico (ceneri). Disinfezioni e disinfestazioni del terreno E' vietata la disinfezione e disinfestazione del terreno. In caso di forte infestazione parassitaria sia animale che vegetale, ove le tecniche di rotazione e le opportune cure fitosanitarie non producessero effetti, il tecnico di campo può autorizzare la solarizzazione del terreno. A questa deve succedere una coltura da sovescio. Lavorazione del terreno Evitare l' uso di macchinari ed attrezzi che provocano costipamento e destrutturazione del suolo. L' uso dei macchinari e attrezzi deve essere limitato alle reali esigenze colturali. Si raccomanda, per le lavorazioni profonde oltre i 30 cmº, l' uso di strumenti discissori. 3. Concimazioni Concimazioni organiche La concimazione organica è alla base della fertilità del terreno e le pratiche colturali devono essere finalizzate al mantenimento e/ o incremento del contenuto di humus. I residui colturali possono essere compostati in superficie. La sostanza organica deve essere maturata o compostata in ambiente aerobico. E' ammesso l' uso di prodotti organici commerciali per i quali sia riconosciuta l' assenza di residui tossici (antibiotici, metalli pesanti, eccº). Nel sovescio l' interramento dovrà essere superficiale e avvenire solo alcuni giorni dopo lo sfalcio e la trinciatura. Fertilizzanti minerali ammendanti e correttivi E' consentito l' impiego dei seguenti fertilizzanti minerali, da distribuire preferibilmente sulla lettiera o durante il compostaggio, in relazione ai risultati dell' analisi chimica del suolo ed alle osservazioni fatte in azienda (flora, raccolti, malattie, salute del bestiame, eccº): a) rocce macinate non trattate chimicamente; b) farina d' alghe; c) cenere di legna; d) argille; e) borace. Sono vietati i chelati: a) solfato potassico (solo dopo l' autorizzazione dell' organismo di controllo); b) scorie basiche (solo dopo l' autorizzazione dell' organismo di controllo); c) solfato di magnesio. 4. Materiali di propagazione E' vietato l' uso di portainnesti M27 e M29. Le colture e le varietà devono essere scelte considerando i fattori ambientali e pedologici. Dare la prevalenza a varietà resistenti a malattie e fitopatie. E' consigliabile l' impiego di materiale proveniente da coltivazioni biologiche. 5. Cure fitosanitarie Interventi indiretti Le pratiche adottate nella conduzione di un' azienda biologica devono permettere, nel tempo, di rendere irrilevanti o comunque basse le perdite causate dai parassiti. Tra le pratiche che creano le condizioni per una difesa indiretta - preventiva si possono elencare: a) difesa agronomica (fertilizzazione equilibrata, inerbimenti, consociazioni, irrigazioni e lavorazioni oculate, ecc.); b) difesa genetica (scelta di specie e varietà naturalmente resistenti). E' vietato l' utilizzo di materiale proveniente da tecniche di ingegneria genetica( DNA ricombinante); c) equilibrio dell' agroecosistema (favorire le condizioni idonee alla riproduzione e diffusione dei limitatori naturali). Interventi diretti Sono vietati tutti gli antiparassitari ed i fitoregolatori chimici di sintesi puri o miscelati con prodotti ammessi dalla presente tabella. Gli interventi diretti devono essere giustificati dalla presenza di un pericolo o danno tale da compromettere il risultato economico della coltura. I prodotti per la difesa autorizzati sono esclusivamente i seguenti: - olii vegetali e animali; - piretro (preferibilmente con un sinergizzante naturale); - rotenone e relativi preparati commerciali (se ne consigli un uso limitato); - saponi molli; - gelatine; - polvere di diatomee (litotamnio); - anidrite carbonica, azoto, ossigeno; - parassiti o predatori di insetti nocivi es.: tricogramma, encarsia, ecc.); - preparati a base di batteri, virus, funghi e nematodi; - feromoni per lotta confusionale, monitoraggio, catture di massa; - trappole cromotropiche; - trappole luminose; - trappole alimentari; - zolfo e relativi preparati commerciali; - prodotti rameici (ossicloruro di rame, poltiglia bodolese), se ne consiglia un uso limitato; - silicati; - permanganato di potassio; - propoli e cera d' api; - bentonite; - polisolfuro di calcio (se ne consiglia un uso limitato); - preparati vegetali (decotti, macerati, infusi, ecc.); - preparati omoepatici, isopatici e biodinamici; - polvere di roccia; - bagnanti (saponi naturali, cenere di legna, ecc.); - è vietato l' uso di nicotina e derivati. E' ammesso l' uso dell' estratto di tabacco che deve essere autorizzato dall' associazione che effettua il controllo; - solfuro di potassio; - solfato di alluminio. 6. Colture protette: E' ammessa la coltivazione in colture protette a condizione che: a) le serre non siano riscaldate (è ammesso il riscaldamento dei luoghi di produzione di piantine da trapianto); b) la copertura sia fatta ad un solo strato, in vetro o altro materiale ad esclusione del PVC E' ammesso il doppio strato isolante esclusivamente per la produzione di piantine da trapianto; c) venga prevista un' adeguata rotazione fra le colture, includendovi ogni due anni una concimazione verde relativamente agli impianti fissi. Considerata la dinamica di accumulo dei nitrati nelle verdure in foglia è opportuno limitare molto la concimazione con azoto a pronto effetto. L' etichettatura dei prodotti provenienti da coltivazioni protette deve contenere, oltre a quanto disposto dall' articolo 7 della legge, la dicitura " Prodotto coltivato in coltura protetta" 7. Potatura e sistemi di allevamento Sono vietati gli interventi di modificazione della pianta con mezzi chimici. 8. Tecniche di maturazione e conservazione E' vietato l' uso di sostanze chimiche di sintesi per anticipare la maturazione, per la conservazione e i trattamenti post - raccolta, nonchè l' uso di radiazioni ionizzanti a scopo conservativo. 9. Conversione alla coltivazione biologica La conversione è un periodo di passaggio dall' agricoltura convenzionale a quella biologica: detto periodo non può essere inferiore a due anni e superiore a cinque. In casi particolari l' associazione che effettua il controllo può autorizzare un' estensione o riduzione ad un anno del periodo di conversione. Il processo di conversione può essere realizzato non contemporaneamente su tutta la superficie e lo si può effettuare appezzamento per appezzamento, fino alla conversione totale dell' azienda. L' azienda deve sottoporre all' associazione che effettuata il controllo un piano pluriennale che prenda in esame l' intera superficie aziendale e stabilisca i tempi e i modi del processo di conversione. Il piano di conversione può essere modificato annualmente, previa approvazione dell' associazione che effettua il controllo. Limitatamente al periodo di conversione sono ammessi i prodotti e le tecniche di seguito riportati: - solfato potassico; - solfato magnesiaco; - solfato ferroso; - solfato potassico magnesiaco; - perfostato minerale; - olio bianco in assenza di frutti pendenti; - bagnanti. Parte II Norme di produzione animale 1. Condizione degli allevamenti Gli animali devono essere allevati in condizioni idonee e nel massimo rispetto possibile delle esigenze fisiologiche e comportamentali. I ricoveri devono essere sufficientemente areati, illuminati naturalmente e non eccessivamente umidi. Gli animali devono potersi muovere liberamente anche se all' interno di box; per l' avicoltura è proibito l' allevamento in gabbia, ammesso solo per la cunicoltura, ma in gabbie igienicamente idonee ed in locali spaziosi ed areati. Saranno favoriti gli allevamenti che utilizzano pascoli o alpeggi stagionali di natura integrativa. E' vietata la stabulazione fissa permanente. Le aziende hanno tempo fino al 1995 per adeguare le proprie strutture. La consistenza degli allevamenti deve essere proporzionale alle dimensioni delle aziende ed alle capacità produttive delle colture foraggere e dei pascoli. In ogni caso il carico di bestiame non dovrà superare le 3 UBA per ettaro. Per gli avicoli deve essere sempre disponibile una superfice di almeno 5 mq. a capo. I locali di ricovero degli animali devono essere provvisti di lettiera, costituita da materiale naturale. Deve esserci un accesso facile e contemporaneo alle strutture destinate all' alimentazione e all' abbeveraggio. E' vietato l' alimentazione contro la volontà dell' animale. 2. Interventi sull' autonomia e fisiologia dell' animale Sono vietati il taglio del becco, la bruciatura dei tendini, delle ali ed ogni altra mutilazione. E' ammesso il taglio dei denti per i suinetti. E' vietato mettere gli " occhiali" al pollame. La fecondazione artificiale è autorizzata dall' associazione che effettua il controllo solo in casi di comprovata necessità . Sono vietate le pratiche di embrio - transfert e tutte le altre pratiche di manipolazione embrionale o cellulare. E' vietato l' impiego di qualsiasi sostanza di origine sintetica che favorisca la crescita e la produzione, che stimoli l' appetito e che ostacoli il normale sviluppo dell' animale, come anche l' impiego di ormoni per l' induzione e la sincronizzazione dei calori. 3. Alimentazione Sono ammessi esclusivamente alimenti di produzione biologica. L' alimentazione deve basarsi di norma su foraggi, insilati e mangimi preparati con prodotti di origine aziendale, ottenuti con tecniche di coltivazione biologica. Il ricorso ad alimenti extraziendali è ammesso quando rappresenta una integrazione ai prodotti aziendali ed a condizione che provengano da coltivazioni biologiche. Vista tuttavia l' attuale irreperibilità di taluni alimenti biologici, è ammesso il ricorso ad alimenti non biologici in misura non superiore al 20% della sostanza secca ingerita giornalmente. Gli insilati non devono superare il 20% della sostanza secca della razione; tale limite non è applicabile al caso del fienosilo. L' uso dei concentrati non può superare il 40% della razione giornaliera ed il 30% della razione annuale dei poligrastrici. Nei monogastrici deve essere prevista la disponibilità di alimenti fibrosi. Come integratori proteici sono ammessi i lieviti, i pannelli ottenuti per pressione, la medica disidratata, il latte il siero e il latticello. Nell' alimentazione dei giovani animali vanno utilizzati il colostro e il latte materno, sostituibili con colostro e latte biologici. Il latte ricostituito di produzione industriale deve essere autorizzato dal tecnico, purchè non contenga antibiotici ed altri farmaci aggiunti. Lo svezzamento non può avvenire prima dei tre mesi nei bovini; due mesi negli ovini - caprini; 35 giorni nei suini. Possono essere usati gli integratori alimentari seguenti: - carbonato di calcio da rocce calciche macinate; - carbonato di calcio da alghe marine e calcaree; - carbonato doppio di calcio e magnesio naturale (dolomiti); - fosfato bicalcico biidrato precipitato; - carbonato di magnesio; - sale marino e salgemma grezzi o integrali; - zolfo in polvere; - carbone; - bentonite; - cereali germinati; - olio di fegato di pesce; - lievito di birra; - fermenti lattici; - bicarbonato di sodio E' vietato somministrare sostanze conservanti, urea, aminoacidi e sostanze coloranti di origine sintetica. 4. Acquisti E' da preferire l' acquisto di animali da aziende biologiche. Può essere definita biologica la carne di animali provenienti da aziende non biologiche, purchè l' acquisto sia effettuato entro il primo quarto della vita dell' animale. Possono essere definiti biologici il latte e le uova prodotti da animali provenienti da aziende non biologiche, purchè siano trascorse dodici settimane dalla data di arrivo nell' azienda biologica. 5. Interventi veterinari Consentite le tecniche di fitoterapia, isopatia, omeopatia e medicina naturale. Nel caso che queste siano risultate insufficienti a risolvere il problema, è consentito l' utilizzo di farmaci convenzionali di sintesi, limitatamente ad un massino di due cicli di cure nella vita di un animale. Degli interventi veterinari deve farsi menzione nel registro di stalla. Sono vietate le somministrazioni preventive e/ o sistematiche di farmaci di origine sintetica. Per uso esterno sono ammessi lo zolfo, il solfuro di sodio e di potassio, il solfato di rame. Tempi di carenza In ca