LEGGE REGIONALE N. 46 DEL 28-12-1990 REGIONE UMBRIA Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici e per l' incentivazione del metodo di lotta integrata per la salvaguardia dell' ambiente. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 2 del 9 gennaio 1991 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità generali. 1. Al fine di pervenire ad un rapporto equilibrato tra agricoltura e ambiente, di prevenire e ridurre l' inquinamento, di salvaguardare l' ambiente e di difendere la salute dei consumatori e degli agricoltori, la regione disciplina e favorisce lo sviluppo e la diffusione dell' agricoltura biologica e della lotta integrata e guidata. ARTICOLO 2 << Produzioni biologiche >> - Definizioni. 1. Per << prodotto biologico >> si intende quello ottenuto: a) dalle coltivazioni di specie agrarie effettuate, concimate e difese, dalle avversità parassitarie e dalle erbe infestanti, con le modalità e le limitazioni previste ai commi 1, 2, 3 e 5 dell' art. 3; b) dagli allevamenti di specie animali alimentate con le produzioni ottenute da coltivazioni come descritto alla lett. a) e senza l' impiego di mangimi contenenti farmaci, urea, amminoacidi di sintesi, prodotti anticoccidiosi ed ormoni. 2. Per l' ottenimento dei << prodotti biologici >> è vietato l' impiego di sostanze di sintesi, regolatori o stimolatori dell' accrescimento; è consentito il trattamento anticrittogamico della semente messa a germinare o della giovane piantina messa a dimora mediante il trapianto. ARTICOLO 3 Prescrizioni 1. Per la produzione dei << prodotti biologici >> le indicazioni di carattere generale sono le seguenti: a) le tecniche di coltivazione devono essere impostate su lvorazioni più superficiali rispetto a quelle adottate con l' agricoltura tradizionale, su avvicendamenti colturali che escludano la monosuccessione impiegando varietà resistenti alle malattie ed ai fitofagi e dotare di notevole capacità di competizione con le erbe infestanti; b) per le specie animali destinate a produrre alimenti biologici, il numero dei capi allevati deve essere proporzionato alla dimesione delle aziende ed alla loro capacità produttiva. 2. Per i << prodotti biologici >> ottenuti da specie agrarie occorre inoltre osservare, nella conduzione delle colture, le seguenti modalità produttive: a) l' eventuale concimazione minerale deve basarsi su composti minerali estratti da giacimenti naturali che abbiano subito solo trattamenti meccanici di lavaggio e di solubilizzazione in acqua e di essiccazione, di macinazione, escluso qualsiasi trattamento chimico o con prodotti chimici di sintesi; b) l' eventuale concimazione organica deve basarsi su prodotti organici provenienti da vegetali o da animali che dopo la raccolta o macellazione abbiano subito solo trattamenti meccanici, termici o di essiccazione, escluso qualsiasi trattamento chimico o con prodotti chimici di sintesi; c) l' eventuale difesa da parassiti animali e vegetali e dalle erbe infestanti deve basarsi fondamentalmente sull' uso equilibrato di rotazioni, consociazioni, varietà idonee, stimolando nel contempo condizioni favorevoli allo sviluppo dei regolatori demografici ed antagonisti biologici delle specie coltivate. 3. Possono essere riconosciuti come << prodotti biologici >> quelli prodotti in aziende che risultino iscritte nell' albo regionale di cui all' art. 5, da almeno due anni. 4. Le operazioni di lavorazione, conservazione e trasformazione dei << prodotti biologici >>, commercializzati secondo le norme previste dall' art. 17, devono essere effettuate o direttamente dalle aziende produttrici o dalle imprese cooperative a cui aderiscono le aziende medesime, aventi come finalità esclusiva lo svolgimento in comune delle operazioni sopradette; durante dette operazioni non possono essere utilizzate sostanze chimiche come additivi o conservanti. 5. La Giunta regionale emana, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, su proposta della commissione di cui all' art. 7, norme applicative delle prescrizioni riportate nel presente articolo ivi incluso l' elenco dei fitofarmaci e fertilizzanti ammessi nelle coltivazioni destinate alla produzione di << prodotti biologici >>; in relazione all' evolversi dell' agricoltura, la Giunta regionale provvede, nel rispetto delle prescrizioni fondamentali individuate nei conni precedenti, ad adeguare le predette norme su proposta della commissione sopra richiamata. ARTICOLO 4 Delimitazione delle aree di salvaguardia. 1. La Giunta regionale, al fine di tutelare le fonti di approvvigionamento idropotabile, delimita, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge, le aree di salvaguardia sulla base dei disposti degli artt. 4, 5, 6 e 7 del DPR 24 maggio 1988, n. 236 incluse quelle individuate dall' istituzione dei parchi naturali e ne disciplina le attività agricole ammissibili, compreso l' elenco dei pesticidi e fertilizzanti dei quali è consigliabile un uso limitato. ARTICOLO 5 Divieto all' uso dei fitofarmaci 1. Si fa divieto dei fitofarmaci nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all' interno dei centri abitati così come delimitati dagli attuali strumenti urbanistici. 2. E' concessa deroga alle prescrizioni di cui al precedente comma solo nei casi di accertate necessità motivate dalla salvaguardia della vita vegetale, previa autorizzazione del sindaco. ARTICOLO 6 Albo regionale. 1. presso l' area agricoltura e foreste della Giunta regionale è istituto l' albo regionale delle aziende che producono << prodotti biologici >>; i conduttori delle aziende agricole, ai fini dell' iscrizione delle proprie aziende a tale albro, devono presentare apposita domanda con allegato un piano colturale che si ispiri ai principi dell' agricoltura biologica così come individuato all' art. 2 nel rispetto delle prescrizioni riportate all' artº 3 e delle norme applicative successivamente emanate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5 del medesino articolo. 2. Alle aziende agricole iscritte all' albo regionale di cui al comma 1 è fatto divieto di produrre derrate alimentari diverse da quelle definite ai sensi dell' art. 2, << biologiche >>; le medesime aziende possono tenere nei propri magazzini esclusivamente mezzi tecnici per le coltivazioni e gli allevamenti compresi tra quelli elencati nelle norme applicative deliberate dalla Giunta regionale ai sensi dell' art. 3, comma 5; copia della contabilità aziendale deve essere tenuta presso la sede delle aziende stesse e le fatture di acquisto non debbono essere riferite a mezzi tecnici diversi da quelli ammessi. ARTICOLO 7 Commissione regionale per l' agricoltura biologica e la lotta integrata 1. Il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto la commissione regionale per l' agricoltura biologica e la lotta integrata, costituita da. a) quattro rappresentanti della Università di Perugia, designati tra i professori o ricercatori di cui tre della facoltà di agraria esperti rispettivamente di entomologia, fitopatologia ed agranomia ed uno della facoltà di chimica, esperto in problemi di tossicologia alimentare; b) un rappresentante dell' istituto tecnico agrario << Augusto Ciuffelli >> di Todi; c) quattro esperti in scienza dell' alimentazione umana, produzioni animali, economia delle aziende agricole e scienze biologiche, iscritti rispettivamente agli albi professionali regionali dei medici chirughi, medici veterinari, agronomi e biologi; d) tre dipendenti regionali, uno dell' area agricoltura e foreste, uno dell' area dei servizi socio - sanitari ed uno dell' area ambiente ed infrastrutture, esperti rispettivamente dei problemi legati alle tecniche di diffusione delle innovazioni delle produzioni agricole, della prevenzione e controllo delle malattie legate all' uso di fitofarmaci in agricoltura e della sicurezza civile ed ambientale; e) trerappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale; f) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale. 2. La commissione è presieduta dall' assessore regionale all' agricoltura o, in caso di sua assenza, da un suo delegato; essa ha sede presso l' area agricoltura e foreste della Giunta regionale; la commissione può avvalersi, previo assenso della Giunta regionale, di esperti nazionali e/ o internazionali per questioni di particolare rilevanza. 3. Ai componenti la commissione spetta un gettone di presenza, per ogni giornata di seduta, dell' importo di lire 50.000. Per i dipendenti regionali trova applicazione la disciplina per essi vigente in materia di emolumenti. 4. Ai componenti la commissione residenti in comuni diversi da quello ove si svolgono le sedute è corrisposto il rimborso delle spese di viaggionella misura prevista per i dipendenti regionali dell' ottavo livello di cui all' art. 12 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46. Ai componenti la commissione, incaricati di effettuare per conto della stessa accertamenti o sopralluoghi in comuni diversi da quello di residenza, è corrisposto il rimoborso delle spese di viaggio, nonchè l' indennità di missione nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti regionali dell' ottavo livello. 5. La commissione si riunisce, su convocazione del presidente, per gli adempimenti di cui agli artt. 8 e 9 o per trattare ogni altra problematica connessa all' applicazione della legge; le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; delle sedute della commissione viene redatto verbale dal segretario nominato dal Presidente della Giunta regionale; i verbali ed i provvedimenti adottati dalla commissione possono essere liberamente consultati da chiunque ne abbia interesse. ARTICOLO 8 Compiti della commissione nel campo dell' agricoltura biologica. 1. La commissione nel campo dell' agricoltura biologica ha il compito di: a) esprimere pareri nei riguardi della Giunta regionale - tramite l' area agricoltura e foreste - sulle domande di iscrizione all' albo regionale di cui all' art. 10, presentate dai conduttori di aziende agricole che intendono produrre << prodotti biologici >> secondo le tecniche prpoduttive, le limitazioni e prescrizioni individuate negli artt. 2, 3 4 6; b) proporre alla Giunta regionale - tramite l' area agricoltura e foreste - nell' ipotesi di violazioni alle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 6 ed in relazione alla gravità delle stesse, o a casi di recidiva, le seguenti sanzioni amministrative accessorie: 1) divieto di immissione nel mercato dei prodotti con l' apposizione in etichetta delle diciture di cui all' art. 17; 2) sospensione dall' albo per un periodo non superiore ad anni due; 3) cancellazione dall' albo. c) proporre alla Giunta regionale - tramite l' area agricoltura e foreste - l' adozione delle norme applicative di cui all' ultimo comma dell' art. 3 e delle eventuali successive proposte di adeguamento; d) proporre alla Giunta regionale - tramite l' area dei servizi socio - sanitari - l' effettuazione, da parte delle competenti strutture territoriali delle ULSS regionali, dei controlli e delle analisi, nel corso del ciclo produttivo e sui prodotti finali, su campioni di produzione prelevati presso le aziende iscritte all' abo di cui all' art. 6; e valutare gli interventi eseguiti, effettuare le analisi dei risultati nonchè le possibilità di ampliamento delle azioni previste e confrontare i dati raccolti con quelli provenienti dalle aziende che praticano l' agricoltura tradizionale; f) proporre alla Giunta regionale i campi di ricerca finalizzata e di sperimentazione nel campo dell' agricoltura biologica. ARTICOLO 9 Compiti della commissione nel campo della lotta integrata. 1. La commissione, nel campo della lotta integrata, ha il compito di: a) proporre alla Giunta regionale - tramite l' area agricoltura e foreste - l' adozione dei criteri di massima per la formazione da parte dell' ESAU dei programmi annuali di incentivazione del metodo di lotta integrata ai sensi dell' art. 15, comma 2 e delle modalità di lotta da adottare, per singole colture, ai sensi dell' art. 14, comma 1; b) proporre alla Giunta regionale i campi di ricerca finalizzata e di sperimentazione inerenti la lotta integrata. ARTICOLO 10 Iscrizione all' albo regionale delle aziende agricole produttrici di << prodotti biologici >>. 1. Le domande dei coltivatori ed allevatori di produzioni biologiche tendenti alla iscrizione delle proprie aziende nell' albo regionale vanno inoltrate all' area agricoltura e foreste della Giunta regionale entro il 30 aprile precedente l' annata agraria in cui si intendono iniziare le produzioni; la domanda deve contenere tutti gli elementi atti a consentire una completa valutazione delle iniziative e comunque i seguenti dati: a) generalità della persona fisica o del legale rappresentante dell' organismo richiedente e titolo in base al quale l' azienda è gestita e per la quale si chiede l' iscrizione; b) estensione dei terreni coltivati nell' azienda medesima, distinti per classificazione produttiva (seminativo, arborato, ecc.), con allegato il certificato catastale dei terreni; c) indicazione delle colture praticate nelle due annate precedenti nei terreni che sono oggetto di produzione biologiche; d) indicazioni delle colture e degli avvicendamenti colturali previsti nei terreni di cui alla lett. b) e/ o degli allevamenti che verranno praticati nelle successive annate agrarie; e) programma triennale dettagliato delle produzioni che si prevede di ottenere, distinte per produzioni da reimpiegare in azienda, da destinare alla trasformazione in azienda, o da immettere direttamente nel mercato; per ciascuna produzione occorre indicare le tecniche di produzione biologica che si intendono adottare; f) esplicita dichiarazione del richiedente che, per il periodo in cui rimarrà iscritto all' albo regionale, si atterrà alle prescrizioni di cui all' art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 ed alle norme applicative, e loro eventuali modifiche, emanate dalla Giunta regionale ai sensi del comna 5 del medesimo articolo. 2. Al termine del triennio di validità del programma, di cui al comma 1, lett. e), i conduttori delle aziende iscritte devono presentare all' area agricoltura e foreste il nuovo programma triennale formulato secondo le indicazioni di cui al comma 1; in mancanza di detta presentazione, entro tre mesi dalla scadenza del precedente programma, la commissione provvede a deliberare la proposta di esclusione dall' albo trasmettendola alla Giunta regionale per i provvedimenti di competenza. ARTICOLO 11 Istruttoria delle domande di iscrizione all' albo regionale, ispezioni alle aziende ed assistenza tecnica ai produttori. 1. I servizi agricoli territoriali, provvedono a istruire preventivamente all' inoltro alla commissione di cui all' art. 7, le domande di iscrizione all' albo regionale delle aziende agricole che intendono praticare l' agricoltura biologica effettuando opportuni sopralluoghi in azienda per verificare l' ammissibilità dei programmi proposti in relazione alle tecniche di produzione biologica ammesse ed in relazione anche alla distanza dalle coltivazioni od allevamenti dalle fonti di inquinamento ambientale. 2. Le strutture operative, centrali e decentrate dell' assistenza tecnica dell' ESA, istituite ai sensi della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41, provvedono a: a) fornire alla commissione il necessario supporto operativo per i controlli che dovessero essere effettuati in azienda durante il perciodo in cui le medesime restano iscritte all' albo regionale; detti controlli sono volti in particolare a verificare il rispetto da parte dei coltivatori ed allevatori, degli impegni presi in fase di programmazione triennale dell' attività ; b) assicurare l' assistenza tecnica, la divulgazionee e la informazione riferita all' attività legata all' agricoltura biologica da realizzare con il personale tecnico della divulgazione, sia pubblico che privato, operante secondo i disposti degli artt. 2, 3 e 7 della legge regionale n. 41/ 83. 3. La competente struttura dell' area dei servizi socio - sanitari della Giunta regionale provvede, tramite le ULSS regionali, ad effettuare i controlli previsti dall' art. 8, comma 1, lett. d). 4. I verbali delle ispezioni di cui al comma 2, lett. a) ed i risultati delle analisi di cui al comma 3 sono, a cura delle rispettive strutture operative dell' assistenza tecnica dell' ESAU e dell' area dei servizi socio - sanitari della Regione, trasmessi alla commissione per l' agricoltura biologica e lotta integrata, per le opportuine valutazioni e provvedimenti da adottare nei riguardi delle aziende iscritte all' albo regionale, nonchè per quanto concerne le sanzioni pecuniarie, all' organo competente ai sensi dell' art. 2 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15. 5. La Giunta regionale dispone l' iscrizione delle aziende agricole all' albo regionale o la loro cancellazione ai sensi dell' art. 10, commi 1 e 2, provvede all' adozione delle norme applicative di cui all' art. 3, comma 5 e degli eventuali aggiornamenti delle medesime, alla effettuazione dei priodici controlli ed analisi previsti dal presente articolo, nonchè agli eventuali provvedimenti a carico delle aziende iscritte, proposti dalla commissione di cui all' art. 7, a seguito dei controlli e delle ispezioni specificati ai commi precedenti. ARTICOLO 12 Contributi a titolari di aziende iscritte all' albo regionale. 1. La Regione allo scopo di incentivare il passaggio da forme di agricoltura tradizionale o intensiva a forme di agricoltura biologica volta all' ottenimento dei prodotti definiti all' art. 2, concede le seguenti provvidenze: a) contributi nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali contratti dai conduttori titolari delle aziende agricole, che abbiano ottenuto l' iscrizione all' albo regionale, per l' effettuazione di opere di miglioramento e di acquisti volti alla trasfromazione dell' azienda tradizionale in azienda produttrice di << prodotti biologici >>, comprese le successive operazioni di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti da effettuare in azienda. Il concorso regionale è concesso in misura e secondo le modalità e le procedure di cui all' art. 11 - commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 38. b) contributi in conto capitale in alternativa alle provvidenze di cui alla precedente lett. a) da considerarsi nella misura e con le modalità di cui all' art. 11, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1987, n. 38; c) contributi in conto interessi sui prestiti annuali di esercizio contratti dai conduttori titolari di aziende agricole iscritte all' albo regionale per la conduzione delle aziende, da concedersi nella misura, con le modalità e le procedure di cui alla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I contributi, i mutui ed i prestiti a tasso agevolato previsti dalla presente legge possono essere concessi anche a cooperative di agricoltori formatesi per la conduzione in comune dei terreni dei soci, le cui aziende risultino tutte iscritte all' albo regionale dell' agricoltura biologica e per la lavorazione, trasformazione e conservazione dei << prodotti biologici >> dei soci; le agevolazioni di cui alle lett. a) e c) comma 1 possono inoltre essere concesse anche ai consorzi di produttori di << prodotti biologici >> ed ai consorzi delle cooperative agricole sopradette, costituiti per lo svolgimento di attività di promozione, sviluppo e commercializzazione dei prodotti biologici, limitatamente alle operazioni strettamente legate a conferimenti effettuati dai soci. ARTICOLO 13 Metodo di lotta integrata - Definizione. 1. La Regione attraverso l' Ente di sviluppo agricolo in Umbria, in forza delle attività ad esso affidate dalle leggi regionali 20 ottobre 1983, n. 41 e 1o marzo 1984, n. 12, al fine di ridurre il rischio di inquinamento ambientale favorisce, nel territorio agricolo regionale, l' adozione della lotta integrata intesa come utilizzazione di tutti i mezzi di lotta disponibili (meccanici, fisici, agronomici, biologici, biotecnolgici e chimici), idonei a ridurre le popolazioni dei patogeni e fitofagi a livelli economicamente ed ecologicamente tollerabili. ARTICOLO 14 Produzione da lotta integrata - Definizione e prescrizioni. 1. Per << prodotto da lotta integrata >> si intende quello ottenuto da coltivazioni nelle quali sia stato adottato un uso controllato di fitofarmaci secondo le modalità definite dall' ESAU, di anno in anno, per singole colture, sulla base di criteri di massima, proposto dalla commissione di cui all' art. 7 ed approvati dalla Giunta regionale. 2. Le operazioni di lavorazione, conservazione e trasformazione dei << prodotti da lotta integrata >>, commercializzati secondo le norme previste dall' art. 17, devono essere effettuate o direttamente delle aziende produttrici o dalle imprese cooperative a cui aderiscono le aziende medesime, aventi come finalità esclusiva lo svolgimento in comune delle operazioni sopradette; durante dette operazioni non possono essere utilizzate sostanze chimiche come additivi o conservanti. ARTICOLO 15 Incentivazioni del metodo di lotta integrata. 1. Al fine della progressiva adozione da parte delle aziende agricole del metodo di lotta integrata di cui all' art. 13, L' ESAU formula ed attua programmi annuali di intervento ai fini della concessione, ai titolari di aziende agricole che ne facciano domanda, di contributi sulle spese di esecuzione delle operazioni di lotta integrata conformi a quelle dichiarate annualmente come ammissibili dall' Ente medesimo. 2. Le operazioni di lotta integrata che possono rientrare nei programmi presisposti dall' ESAU vengono, di anno in anno formulate dall' Ente medesimo sulla base dei criteri di massima emanati annualmente dalla Giunta regionale individuati su proposta della commissione di cui all' art. 7 che indica in particolare, le zone di intervento, le colture agrarie e le fitopatie da prendere in esame, l' ESAU inoltre nel formulare detti programmi, tiene presente le oggettive esigenze dei singoli territori regionali ed il grado di diffusione che le tecniche di lotta integrata proposte vengono ad avere, di anno in anno, presso le aziende agricole. 3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, sino a un massino del 50 per cento, sulle spese dichiarate ammissibili in sede di istruttoria delle richieste. 4. I programmi di cui al comma 1 vengono dall' ESAU presentati annualmente dalla Giunta regionale per la loro approvazione contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione dell' Ente. 5. L' ESAU rilascia, su richiesta dei titolari delle aziende che hanno partecipato ai programmi di lotta integrata di cui al conna 1, attestazione di conformità delle operazioni di lotta praticata ove riscontri rispondenza con gli schemi di lotta integrata ammessi dall' ESAU stesso in sede di formulazione dei programmi di cui al comma 2; detta attestazione è documentazione probante ed indispensabile per l' immissione sul mercato dei prodotti ottenuti dalle coltivazioni in cui viene praticato il metodo della lotta integrata, ai fini della loro commercializzazione con le modalità e prescrizioni previste al successivo articolo 17. ARTICOLO 16 Programmi di assistenza tecnica, di diffusione della informazione sulla lotta integrata e connessi progetti di ricerca applicata. 1. L' ESAU al fine di assicurare il necessario supporto tecnico agli imprenditori che adottno il metodo della lotta integrata a garantire una corretta informazione e diffusione del metodo medesimo presso le categorie agricole interessate, provvede alla formulazione, con le modalità e procedure di cui all' art. 2 della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41, di programmi, a valenza triennale, di lotta integrata, formulati sulla base delle direttive di intervento e linee di azione emanate dalla Giunta regionale, interessanti in particolare: a) l' assistenza tecnica, la divulgazione e l' informazione riferita alla attività legata alla lotta integrata, da realizzare con il personale tecnico della divulgazione operante presso le strutture pubbliche e private ai sensi dei disposti degli artt. 2, 3 e 7 della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41 e con il personale da immettere nelle predette strutture, per la quota di spettanza della Regione dell' Umbria, a seguito dei corsi per divulgatori agricoli specializzati nel settore fitopatologico, indetto dal CIFDA di Foligno in attuazione dei regolamenti comunitari 6 febbraio 1979, n. 270 e 15 giugno 1987, n. 1760; b) gli studi e le ricerche di interesse regionale finalizzati alla individuazione di tecniche di produzione che tendano a ridurre l' uso dei pesticidi e dei diserbanti o ad individuare strategie di lotta integrata che riducano rapidamente l' inquinamento; c) la messa a punto di una rete di monitoraggio degli eventuali residui dei pesticidi e diserbanti sulle principali produzioni agricole regionali, destinate sia alla alimentazione allo stato fresco, sia ai circuiti di trasofrmazione e conservazione dei prodotti alimentari, tramite una serie di analisi da effettuare prima della loro immissione in commercio; il piano annuale di analisi è programmato ed attuato dall' ESAU previ opportuni accordi con le ULSS regionali competenti per territorio e le relative analisi effettuate, di norma, presso i laboratori pubblicidei presidi multizonali di Perugia e Terni; il prelievo dei campioni è effettuato presso aziende i cui titolari aderiscono volontariamente al programma di analisi sopradetto; alla segnalazione delle aziende aderenti alla campagna di campionatura possono collaborare le associazioni dei produttori riconosciute in sede regionale e direttamente interessate in relazione ai settori di produzione, di anno in anno, presi in esame. I titolari di aziende agricole che presentano richieste di contributo sulle spese di esecuzione delle operazioni di lotta integrata ai sensi dell' articolo 15 devono impegnarsi a consentire il prelievo di campioni dei loro prodotti da sottoporre all' analisi per il controllo di eventuali residui di fitofarmaci e permettere la consultazione, da parte del personale incaricato dall' ESAU di un apposito quaderno, da tenere a cura el titolare, presso la sede dell' azienda; in detto quaderno vengono cronologicamente registrati i trattamenti con insetticidi anticrittogamici e disserbanti effettuati in azienda, con la indicazione dei principi attivi utilizzati, della relativa quantità unitaria usata e della data del trattamento; d) seminari di aggiornamento professionale destinati ai tecnici di base appartenenti alle associazioni di produttori aorti ai sensi dell' art. 8 della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41, per permettere un continuo adeguamento delle conoscenze tecniche, nel settore della lotta fitopatologica, al personale addetto al - la divulgazione. 2. Sulla base dei programmi triennali di lotta fitopalogica integrata di cui al comma 1, l' ESAU formula ed attua, con le modalità e procedure di cui all' artº 2 della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 412, programmi stralcio annuali di assistenza tecnica e progetti di ricerca applicata di interesse regionale nello specifico settore, compresi i progetti che individuano, di anno in anno, le produzioni su cui ritiene utile effettuare le analisi dei residui dei fitofarmaci presenti nelle derrate destinate all' alimentazione ed i programmi di seminari destinati all' aggiornamento dei tecnici. ARTICOLO 17 Norme per l' immissione dei << prodotti biologici >> e da << lotta integrata >> nel mercato. 1. I prodotti ottenuti secondo le norme di produzione previste dalla presente legge, possono essere commercializzati apponendo sulle etichette delle confezioni dei contenitori usati per la vendita, le seguenti diciture: a) << prodotto ottenuto senza l' impiego di sostanze chimiche di sintesi e con le tecniche agricole biologiche >>, per i prodotti dichiarati biologici di cui al comma 1 del l' art. 2; b) << prodotto ottenuto con uso controllato di fitofarmaci secondo schemi di lotta integrata >> per prodotti di cui al comma 1 dell' art. 14 provenienti dalle aziende in possesso dell' attestazione di cui al comma 5 dell' art. 15. 2. Sulle etichette dei prodotti di cui al comma 1, deve inoltre essere indicata la ditta produttrice, la data di confezionamento, l' annata di produzione ed il periodo di scadenza. 3. Sulle etichette dei prodotti alimentari ottneuti secondo le norme di produzione previste dalla presente legge si potranno apporre marchi regionali di riconoscimento; detti marchi, messi a cura del Ministero dell' agricoltura e foreste su richiesta della Regione Umbria, riproporranno simboli regionali atti a renderli facilmente riconoscibili. ARTICOLO 18 Norma transitoria 1. Per il biennio 1989/ 1990 l' ESAU formula ed attua i programmi stralcio ed i progetti di cui al comma 2, dell' art. 16 sulla base delle indicazioni riportate nel programma di lotta fitopatologica integrata relativa al triennio 1988/ 90, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 5 dicembre 1988, n. 854. ARTICOLO 19 Sanzioni pecuniarie 1. Alle ditte, società o persone, residenti in Umbria o che in Umbria abbiano la sede esclusiva o principale dell' impresa, che violino le disposizioni di cui alla presente legge, vengono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall' Autorità regionale competente in materia, ai sensi della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15. 2. I verbali notificati ai contravventori ed il relativo rapporto sono trasmessi, a cura dei verbalizzanti, alla autorità regionale competente che, anche sulla base degli scritti defensivi pervenuti, valuta la sussistenza degli addebiti. 3. I provvedimenti contravvenzionali sono incamerati dalla Regione, restando esclusa ogni partecipazione agli stessi da parte dei soggetti accertatori. 4. Le sanzioni sono inflitte con riferimento alla fattispecie nei limiti minimi e massini di seguito indicati: a) per le violazioni alla prescrizioni di cui all' articolo 3, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, lettera a), b) e c) - da lire 200.000 a lire 2.000.000; b) per le violazioni alle prescrizioni di cui all' articolo 6, comma 2 - da lire 400.000 a lire 4.000.000; c) per le violazioni alle prescrizioni di cui all' articolo 3, comma 4, nonchè all' articolo 14 comma 2 - da lire 600.000 a lire 6.000.000; d) per chi fa uso delle denominazioni e dei marchi di cui all' art. 17 senza averne diritto - da lire 2.000.000 a lire 20.000.000. ARTICOLO 20 Disposizioni finanziarie 1. Per l' attuazione della presente legge sono disposte - a decorrere dall' anno 1991 - le seguenti autorizzazioni di spesa: 1. Per l' attuazione della presente legge sono disposte - a decorrere dall' anno 1991 - le seguenti autorizzazioni di spesa: a) il limite di impegno di lire 550.000.000 per la concessione delle provvidenze di cui all' art. 12, comma 1, lett. a), con iscrizione delle relative annualità nel bilancio regionale degli esercizi dal 1991 al 2005 al capitolo 8010, di nuova istituzione, denominato: << Contributo regionale nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali contratti per la realizzazione di opere di miglioramento e di acquisti volti alla trasformazione della azienda agricola tradizionale in azienda produttrice di << prodotti biologici >>, comprese le successive operazioni di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti da effettuare in azienda >>. La quota di limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1991 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi successivi r così via fino al suo esaurimento. In tal cao nei bilanci dal 2005 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo l' anno 2004; OMISSIS 2. All' onere complessivo di lire 1.000.000.000 di cui al precedente comma si farà fronte, per l' anno 1991, con i fondi di spettanza della Regione Umbria sugli stanziamenti recati, dalle leggi statali che saranno amanate a favore del settore agricolo forestale in relazione alla dotazione di cui alla tabella B) allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990). 3. All' onere per la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri estranei all' amministrazione regionale della commissione di cui all' art. 7, comma 2, della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annuale del capitolo 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 4. Alle azioni previste negli artt. 15 e 16 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annuale del capitolo 7822 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell' ambito dei piani assistenza tecnica di cui all' art. 2 della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41, nonchè con lo stanziamento del capitolo 7709 dello stesso bilancio, istituito ai sensi dell' artº 4, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752. 5. Agli stanziamenti previsti ai commi 1 e 4, si aggiungeranno, sui medesimi capitoli del bilancio regionale, a valere per gli anni 1991, compreso, in poi, le somme stanziate con legge regionale di bilancio correlate a stanziamenti operati da leggi nazionali e/ o regolamenti comunitari, per gli interventi finalizzati al perseguimento degli specifici obiettivi previsti dalla presente legge nel campo dell' agricoltura biologica e della diffusione della lotta integrata. 1. Per l' attuazione della presente legge sono disposte - a decorrere dall' anno 1991 - le seguenti autorizzazioni di spesa: OMISSIS b) lire 300.000.000 per la concessione delle provvidenze di cui all' art. 12, comma 1, lett. b) con iscrizione nel cpitolo 8011, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell' esercizio 1991, denominato: << Contributi in conto capitale per la realizzazione di spese di miglioramento e di acquisti volti alla trasformazione dell' azienda agricola tradizionale in azienda produttrice di << prodotti biologici >> comprese le successive operazioni di conservazione, lavorazione, trasformazione dei prodotti da effettuare in azienda >>; OMISSIS 2. All' onere complessivo di lire 1.000.000.000 di cui al precedente comma si farà fronte, per l' anno 1991, con i fondi di spettanza della Regione Umbria sugli stanziamenti recati, dalle leggi statali che saranno amanate a favore del settore agricolo forestale in relazione alla dotazione di cui alla tabella B) allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990). 3. All' onere per la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri estranei all' amministrazione regionale della commissione di cui all' art. 7, comma 2, della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annuale del capitolo 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 4. Alle azioni previste negli artt. 15 e 16 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annuale del capitolo 7822 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell' ambito dei piani assistenza tecnica di cui all' art. 2 della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41, nonchè con lo stanziamento del capitolo 7709 dello stesso bilancio, istituito ai sensi dell' artº 4, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752. 5. Agli stanziamenti previsti ai commi 1 e 4, si aggiungeranno, sui medesimi capitoli del bilancio regionale, a valere per gli anni 1991, compreso, in poi, le somme stanziate con legge regionale di bilancio correlate a stanziamenti operati da leggi nazionali e/ o regolamenti comunitari, per gli interventi finalizzati al perseguimento degli specifici obiettivi previsti dalla presente legge nel campo dell' agricoltura biologica e della diffusione della lotta integrata. 1. Per l' attuazione della presente legge sono disposte - a decorrere dall' anno 1991 - le seguenti autorizzazioni di spesa: OMISSIS c) lire 150.000.000 per la concessione delle provvidenze di cui all' art. 12, comma 1, lett. c), con iscrizione al capitolo 3895, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1991 denominato: << Contributi in conto interessi sui prestiti annuali di esercizio contratti per la conduzione di aziende agricole che producono prodotti biologici >>. 2. All' onere complessivo di lire 1.000.000.000 di cui al precedente comma si farà fronte, per l' anno 1991, con i fondi di spettanza della Regione Umbria sugli stanziamenti recati, dalle leggi statali che saranno amanate a favore del settore agricolo forestale in relazione alla dotazione di cui alla tabella B) allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990). 3. All' onere per la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri estranei all' amministrazione regionale della commissione di cui all' art. 7, comma 2, della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annuale del capitolo 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 4. Alle azioni previste negli artt. 15 e 16 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annuale del capitolo 7822 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell' ambito dei piani assistenza tecnica di cui all' art. 2 della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41, nonchè con lo stanziamento del capitolo 7709 dello stesso bilancio, istituito ai sensi dell' artº 4, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752. 5. Agli stanziamenti previsti ai commi 1 e 4, si aggiungeranno, sui medesimi capitoli del bilancio regionale, a valere per gli anni 1991, compreso, in poi, le somme stanziate con legge regionale di bilancio correlate a stanziamenti operati da leggi nazionali e/ o regolamenti comunitari, per gli interventi finalizzati al perseguimento degli specifici obiettivi previsti dalla presente legge nel campo dell' agricoltura biologica e della diffusione della lotta integrata. 2. All' onere complessivo di lire 1.000.000.000 di cui al precedente comma si farà fronte, per l' anno 1991, con i fondi di spettanza della Regione Umbria sugli stanziamenti recati, dalle leggi statali che saranno amanate a favore del settore agricolo forestale in relazione alla dotazione di cui alla tabella B) allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990). 3. All' onere per la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri estranei all' amministrazione regionale della commissione di cui all' art. 7, comma 2, della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annuale del capitolo 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 4. Alle azioni previste negli artt. 15 e 16 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annuale del capitolo 7822 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell' ambito dei piani assistenza tecnica di cui all' art. 2 della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41, nonchè con lo stanziamento del capitolo 7709 dello stesso bilancio, istituito ai sensi dell' artº 4, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752. 5. Agli stanziamenti previsti ai commi 1 e 4, si aggiungeranno, sui medesimi capitoli del bilancio regionale, a valere per gli anni 1991, compreso, in poi, le somme stanziate con legge regionale di bilancio correlate a stanziamenti operati da leggi nazionali e/ o regolamenti comunitari, per gli interventi finalizzati al perseguimento degli specifici obiettivi previsti dalla presente legge nel campo dell' agricoltura biologica e della diffusione della lotta integrata. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.