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Al fine di evitare problemi al momento dei controlli all’importazione (LINK), l’importatore, prima della creazione del COI da parte dell’organismo di controllo emittente nel paese terzo, dovrà accertare che
1) il profilo di importatore (che sarà inserito nel box 12 del COI) e del primo destinatario (da inserire nel box 24) siano entrambi validi e con le date di validità aggiornate secondo l’ultimo certificato emesso dall’organismo di controllo, così come nello screenshot riportato qui sotto.
In caso contrario è necessario informare il proprio organismo di controllo per richiedere, se opportuno, l’aggiornamento delle date e/o informare il primo destinatario per procedere nello stesso modo. Nel caso in cui il certificato non sia più valido la partita non potrà essere importata (nel caso del certificato dell’importatore) o consegnata (nel caso del certificato del primo destinatario) come prodotto biologico.
2) le informazioni contenute nel profilo dell’importatore e del primo destinatario, con particolare riferimento al nome e all’indirizzo (o agli indirizzi), siano aggiornati e già inseriti correttamente nell’ultimo certificato valido e nella notifica correlata. Un aggiornamento di tali informazioni dopo l’emissione del COI può creare problemi al momento della firma del COI da parte dell’autorità di controllo.
Tutte le merci biologiche, per essere importate nella UE (es. in Italia) devono essere accompagnate da un documento che deve essere emesso in TRACES dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo che certificata tale merce. Questo documento è Certificato di Ispezione, comunemente chiamato COI.
L’iter di importazione inizia con la compilazione e la successiva emissione in TRACES, al momento dell’apposizione del sigillo elettronico del COI.
Il COI deve essere emesso e firmato PRIMA della partenza della merce. Diversamente, al momento del controllo di conformità prima dell’immissione in libera pratica, la merce sarà declassata a prodotto non biologico.
Qui (LINK) il manuale di istruzioni per la compilazione del COI.
Ai sensi dell’articolo 6(1) del Reg. UE 2021/2306 è previsto che nel caso in cui un COI richieda correzioni di natura puramente materiale o redazionale, l’autorità competente può accettare che l’autorità di controllo o l’organismo di controllo che ha rilasciato il COI aggiorni le informazioni nel sistema Traces sostituendo il documento secondo la procedura disponibile nel sistema, senza modificare le informazioni del certificato iniziale relative all’identificazione della partita, alla sua rintracciabilità e alle garanzie’.
A tal fine, in accordo con l’ufficio doganale competente per il PILP o il PCF di ingresso del prodotto biologico, è necessario chiedere all’ufficio PQA2 (pqa2.import@masaf.gov.it) di autorizzare l’organismo di controllo emittente alla sostituzione del COI.
L’importatore deve verificare la correttezza delle informazioni contenute nel box 10 del COI. Vedere qui (LINK) come modificare il BOX 10.
La scelta se indicare un Point of Release for Free Circulation (in Italia si utilizza l’acronimo PILP di Punto di Immissione in Libera Pratica) o un Posto di Controllo Frontaliero (PCF o BCP, Border Control Post) dipende dal tipo di prodotto che si sta importando. In questo link si trovano le indicazioni per la compilazione corretta dal box 10.
L’importatore deve effettuare la comunicazione preventiva di arrivo merce compilando il box 20 almeno 24 ore prima dell’orario di arrivo (per viaggi di durata superiore a 24 ore).
La mancata comunicazione preventiva comporta il declassamento della merce da parte di ADM e l’applicazione della corrispettiva misura da parte dell’organismo di controllo.
Una volta che la merce è arrivata essa può essere destinata ad essere immesse in libera pratica subito o dopo essere stata vincolata ad un regime doganale speciale (deposito doganale o perfezionamento attivo). In ogni caso tutte le partite biologiche DEVONO essere controllate PRIMA dell’immissione in libera pratica. In Italia questo controllo è stato delegato all’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM).
Per i prodotti SPS (LINK) la richiesta del controllo della merce e del COI deve essere richiesto alla dogana prima della presentazione della bolletta doganale. I controlli per il biologico, e la successiva firma del COI, devono concludersi prima degli altri controlli.
Per i prodotti non SPS (LINK) la richiesta del controllo della merce e del COI deve essere richiesto alla dogana prima della presentazione della bolletta doganale. Il controllo può avvenire anche contestualmente alla presentazione della bolletta doganale. In ogni caso, per tutti i prodotti, compresi quelli sottoposti a controllo automatizzato (CA), la decisione sul COI e la relativa firma nel box 30 devono essere apposti prima dello sdoganamento.
L’ufficio procederà al controllo e alla successiva firma del COI nel box 30 del COI. Solo dopo la firma del COI da parte di ADM la merce potrà essere sdoganata.
Dopo l’immissione in libera pratica la merce viene consegnata al primo destinatario indicato nel box 24 del COI. Il responsabile di questa azienda deve effettuare i controlli sulla merce previsti dal Reg. UE 2018/848, registrare l’esito di questi controlli e apporre la firma nel box 31.
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