Come diventare operatore biologico

ALCUNE INDICAZIONI UTILI A CONVERTIRE LA PROPRIA AZIENDA

1. Introduzione

L’agricoltura biologica è un metodo di produzione agricola che non utilizza prodotti chimici di sintesi, e che tende a ricercare un equilibrio tra la produzione stessa e gli ecosistemi naturali.

Le motivazioni di un agricoltore ad una conversione al biologico possono essere molteplici: responsabilizzazione di fronte alle crescenti problematiche ambientali, esercitando il proprio mestiere con il pensiero ad un futuro sostenibile; rispetto per i consumatori; nuove opportunità di mercato e migliori introiti; una maggiore autonomia decisionale e indipendenza della propria azienda… Per tali ragioni, è importante studiare bene il proprio progetto di conversione (o di avvio) prima di concretizzarlo, valutando consigli, visitando aziende biologiche ed incontrando altri agricoltori già avviati nel sistema, consultando le associazioni che da anni lavorano nel settore e gli uffici preposti della Regione di riferimento. E ricordando quali sono i principi di base dell’agricoltura biologica.

Il percorso per diventare agricoltore biologico in Italia, così come negli altri paesi europei, è individuato dal Regolamento (UE) 2018/848: questo, ed i successivi regolamenti attuativi (Atti Delegati ed Atti Esecutivi), contengono l’insieme delle disposizioni da rispettare per le produzioni vegetali e animali biologiche (produzione, trasformazione, etichettatura e controllo), assieme alle regole (Reg. (UE) 2021/2306) per importare da paesi terzi prodotti biologici. Tutti questi Regolamenti si possono trovare nel SINAB alla sezione “Normativa”, e vengono costantemente aggiornati dalla Commissione Europea.

2. Quali sono i prodotti compresi nella legislazione del biologico?

Il regolamento europeo si applica poi tutta una nuova lista di prodotti strettamente legati all’agricoltura (ad es. sale marino, cera d’api, cotone, turaccioli di sughero, etc.) elencati nell’allegato I del regolamento europeo.

Restano al di fuori del campo di applicazione le piante acquatiche, le micro-alghe e le alghe d’acqua dolce (da cui la spirulina), i prodotti della caccia e della pesca, il settore della ristorazione collettiva, le altre specie animali non indicate, gli aromi, ed i prodotti agricoli non alimentari (ad es. cosmetici, detergenti, materiali edili, etc.).

I paesi membri dell’Unione europea possono comunque stabilire, come già indicato per i prodotti animali, delle regole nazionali per i campi di applicazione non coperti dalla regolamentazione europea.

3. Si parte

Una volta presa la decisione, le tappe principali per entrare nel sistema possono essere riassunte come segue:

4. Ammissione al sistema di controllo

Per essere venduti come biologici, tutti i prodotti coltivati e trasformati devono essere controllati e certificati da un organismo di controllo indipendente accreditato e riconosciuto, in Italia, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delleForeste (MASAF).

La prima mossa dell’operatore consiste dunque nell’iscriversi al sistema di controllo, scegliendo un organismo di controllo (OdC). L’elenco degli OdC autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ad operare in Italia (18, di cui 2 solo per l’Alto-Adige), è disponibile QUI.

Tutte le informazioni per entrare (e rimanere) nel sistema di controllo sono fornite nei siti degli OdC, ma fonte di informazioni e supporto per chi voglia avviarsi nel sistema sono anche i CAA, le associazioni di categoria o le associazioni del biologico. Presso di loro tutte le aziende di produzione, preparazione, commercializzazione e importazione di prodotti agricoli o derrate alimentari da agricoltura biologica potranno avere indicazioni sul percorso da intraprendere e la relativa documentazione da preparare, inclusa la “Notifica di attività con metodo biologico”, cioè la domanda obbligatoria per l’accesso al sistema nella quale chi inizia dovrà indicare, tra l’altro, il proprio OdC. 

In Italia, tutto il sistema del biologico è completamente informatizzato, notifiche comprese. Per tale ragione, l’operatore dovrà, direttamente o attraverso la propria associazione, adeguarsi alle procedure informatiche che variano a seconda della Regione di appartenenza. La Notifica dovrà essere presentata attraverso il SIB (Sistema Informativo Biologico), disponibile all’interno del SIAN (Sistema Informativo Agricolo nazionale, se la propria Regione non rientra nelle 7 dotate di un sistema ad hoc (Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche, Umbria e Puglia).

E’ l’OdC prescelto, indicato nella Notifica, a contattare l’operatore, valutando (al massimo entro 60 gg) la congruità della domanda e predisponendo la prima visita tecnica di controllo in azienda. Durante tale visita un tecnico-ispettore verifica la situazione e le attività colturali/di allevamento dell’azienda inquadrandole nell’ambito del nuovo sistema, ne controlla i documenti, indica le eventuali carenze presenti e le possibilità/modalità di aggiustamenti.

E’ poi ancora l’OdC, se non l’associazione di riferimento, ad indicare quali sono i documenti che l’operatore, assieme alla copia della Notifica, dovrà presentare ed i versamenti da effettuare in occasione della prima visita. La documentazione d’ingresso è comunque la seguente:

Per le produzioni zootecniche, è richiesta la seguente, ulteriore documentazione:

Nella prima vista ispettiva il tecnico dell’OdC consegna poi all’operatore alcuni Registri (Registri Aziendali) da compilare, che dovranno essere tenuti costantemente aggiornati e resi sempre disponibili:

L’OdC consegnerà poi all’operatore un unico documento che prende il nome di “Certificato” (Reg. (UE) 2018/848 – All. VI – modello di certificato, come da Art. 35 dello stesso regolamento)

L’operatore dovrà altresì avere sempre disponibile una copia dei documenti relativi all’ingresso ed uscita dei prodotti.

5. Periodo di conversione all’agricoltura biologica

A seguito della prima visita, verificata la conformità dell’azienda al Regolamento europeo e la validità della documentazione predisposta dall’operatore, il tecnico-ispettore presenterà una dettagliata relazione al “Comitato per la certificazione” del suo OdC, che approverà o meno l’idoneità dell’operatore ad essere ammesso nel sistema di controllo. Alle aziende agricole verranno comunicati i tempi di conversione attribuiti ai singoli appezzamenti e, se del caso, le possibili azioni correttive da adottare, anche alla luce del “Programma Annuale di Produzione” (PAP), altro documento la cui redazione da parte dell’operatore è obbligatoria, da presentare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accesso al Sistema di Controllo (negli anni successivi, entro il 31 gennaio).

Per le aziende di produzione vegetale, in tale documento vanno riportate le produzioni previste per l’anno solare in corso per tutti gli appezzamenti aziendali, le loro tipologie ed i quantitativi che l’azienda presume di poter ottenere.

Per le aziende zootecniche, nel piano è necessario indicare le specie, le razze, le categorie degli animali allevati, i prodotti previsti e la stima delle loro quantità.

Per le produzioni vegetali, la conversione – periodo nel quale l’operatore deve applicare tutte le norme e le tecniche relative all’agricoltura biologica – dura solitamente non meno di due anni, a seconda del tipo di produzioni indicate nelle Notifica (sarà l’OdC a definire i tempi da rispettare) e di come sono stati utilizzati i terreni prima dell’entrata nel sistema. Per la conversione delle produzioni animali il periodo è invece variabile (si veda più avanti). La data iniziale per il computo del periodo di conversione è comunque quella della Notifica.

Dopo i primi 12 mesi dalla data d’inizio, le produzioni possono essere certificate come “prodotto in conversione all’agricoltura biologica”, per poi essere certificate come “prodotto biologico” o “da agricoltura biologica” una volta superato il periodo di transizione.

Agli operatori non ammessi nel sistema verranno indicate le specifiche motivazioni ed anche le modalità per un eventuale ricorso.

E’ possibile che il periodo di conversione possa essere ridotto dall’OdC in talune situazioni particolari:

6. Durata della conversione per le produzioni vegetali – Colture annuali e pascoli

Durata della conversione: due anni dal momento della semina.

7. Durata della conversione per le produzioni vegetali – Colture perenni

Durata della conversione: 3 anni prima del raccolto

8. Durata della conversione per le produzioni animali

a. Conversione del bestiame allevato non simultanea a quella per le produzioni vegetali

Il periodo di conversione inizia subito dopo la conversione dei terreni (24 mesi) e si estende per un periodo di tempo preciso che varia in funzione delle specie animali allevate:

Categoria di animali

Tip di produzione

Durata della conversione

Equini e bovini

Carne

12 mesi ed almeno ¾ della vita dell’allevamento in biologico

Latte

6 mesi

Ovini e caprini

Carne e latte

6 mesi

Maiali

Carne

Da 6 a 12 mesi

Volatili

Uova

Da 6 a 12 mesi

Carne

Da 6 a 12 mesi

Api

Prodotti dell’alveare

1 anno

Il periodo di conversione è valido sia per gli animali già presenti in azienda al momento della Notifica, sia per i nuovi animali in arrivo nell’azienda sempre al momento della Notifica. Alla fine della conversione, sia gli animali che i loro prodotti saranno “biologici”.

a. Conversione del bestiame allevato non simultanea a quella per le produzioni vegetali

Tutto l’insieme dell’unità produttiva (bestiame, pascoli, terreni utilizzati per coltivare alimenti per gli animali) entra contemporaneamente nel periodo di conversione al momento della Notifica. La durata di base della conversione è di 24 mesi per i terreni, gli animali ed i loro nuovi nati se gli animali sono essenzialmente nutriti (più del 50%) con i prodotti derivanti dalle coltivazioni presenti nell’azienda in conversione.

La conversione simultanea solleva i produttori dalla regola dei ¾ della vita dell’allevamento in biologico per i bovini destinati alla produzione di carne. Gli animali acquistati invece dopo l’avvio della conversione simultanea, cioè non biologici, non possono essere integrati nell’azienda tal quali, ma devono seguire i relativi tempi specifici di conversione (indicati nella tabella sopra riportata).

9. Presenza simultanea di produzioni/allevamenti biologici e convenzionali

Nelle aziende zootecniche, la presenza contemporaneamente del metodo di produzione biologico e convenzionale è tollerato alla sola condizione che si tratti di specie differenti e che le unità di allevamento (fabbricati e parcelle) siano ben chiaramente separati gli uni dagli altri.

Anche nelle aziende di produzioni vegetali il Regolamento europeo prevede questa tolleranza, a condizione che si tratti di varietà differenti e facilmente distinguibili anche da un non esperto, o eventualmente che i periodi del raccolto e di stoccaggio non si accavallino. I luoghi di coltivazione e stoccaggio devono essere fisicamente separati.

10. Mantenimento del titolo di produttore biologico

Per il mantenimento della qualifica di produttore biologico, gli operatori ammessi al regime di controllo devono continuare a gestire l’azienda nel pieno rispetto delle normative specifiche del biologico e del settore agroalimentare in generale. Dovranno essere reperibili per le viste ispettive, che sono effettuate almeno una volta l’anno, attraverso cui l’OdC continuerà a verificare la corrispondenza tra i metodi di coltivazione, trasformazione o allevamento e la normativa. Infatti è la valutazione dell’intero processo a fornire la garanzia che il prodotto risponda ai requisiti previsti. E la certificazione, e dunque la “biologicità” delle produzioni, dipende dalle risultanze dei controlli effettuati.

L’OdC potrà prelevare campioni di prodotto o terreno per verificare l’eventuale uso o la contaminazione di prodotti o tecniche produttive non conformi.

Tutte le responsabilità della conformità dei processi, dei prodotti ed il rispetto delle procedure di produzione sono dell’operatore.