Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 162 del 21 giugno 2012 il nuovo regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi.<br>Le novità previste dalla presente norma riguardano la modifica degli articoli 7, 8 e 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008, e la sostituzione degli allegati III (elenco dei Paesi in equivalenza) e IV (elenco Organismi di Controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza).<br>La modifica più rilevante del regolamento riguarda l’inclusione di altri 24 organismi di controllo alla lista di cui all’allegato IV del Reg. (CE) n. 1235/2008<br>Dal 1° luglio 2012 sarà possibile importare, senza necessità di richiedere l’autorizzazione dell’Autorità Competente, i prodotti appartenenti a specifiche categorie certificati dagli organismi presenti nell’allegato IV e provenienti da oltre 130 Paesi Terzi, come già avviene per i prodotti biologici provenienti dai Paesi Terzi equivalenti elencati nell’allegato III. Per i prodotti biologici non provenienti da Paesi equivalenti di cui all’allegato III, non certificati da organismi di controllo di cui all’allegato IV del citato Reg. (CE) n. 1235/2008 o non appartenenti alle categorie di cui sopra, sarà possibile richiedere comunque l’autorizzazione all’Autorità Competente, secondo le procedure vigenti, fino al 1° luglio 2014.<br>Tra le modifiche apportate all’allegato III, è presente anche l’inclusione del vino (a partire dal 1°<br>agosto 2012) tra i prodotti importati dagli USA per i quali è riconosciuta l’equivalenza.<br><br><br>Il <a href="../share/img_lib_files/1886_reg-508-ita.pdf">Reg (UE) N. 508/2012 in ITALIANO</a><br><br>Il <a href="../share/img_lib_files/1887_reg-508-en.pdf">Reg. (UE) N. 508/2012 in INGLESE</a><br><br>Fonte: Sinab<br><br><br>