In seguito all’entrata in vigore del Reg. (UE) 2024/2104 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l’arrivo di talune merci in entrata nell’Unione, prevista per il 3 marzo p.v., per le merci di origine non animale i cui controlli sono disciplinati dagli articoli da 44 a 46 del Reg. (UE) 2017/625, quindi per merce soggetta ai controlli sanitari non armonizzati (disciplinati dalla legislazione nazionale), sarà prevista l’emissione da parte dei Posti di Controllo Frontalieri (PCF), attraverso il sistema informativo della Commissione Europea TRACES, di un nuovo documento denominato “NOA” (Notification of Arrival).
Il NOA sostituirà il Documento Sanitario Comune di Entrata-D (DSCE-D/CHED-D), attualmente utilizzato per la maggior parte degli alimenti e dei mangimi di origine non animale e dei materiali destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) in arrivo da Paesi terzi.
Pertanto, con riferimento ai controlli ufficiali sulle partite biologiche destinate ad essere importate in Italia, per i prodotti per i quali è prevista l’emissione dei NOA da parte dei PCF del Ministero della Salute – che quindi sono controllati presso il Punto di Immissione in Libera Pratica indicato nel box 10 del COI – non è previsto il collegamento ai relativi COI e non sussiste l’obbligo, da parte del PCF, di attendere l’esito dei controlli sul biologico per rilasciare il NOA.
Rimane invece l’obbligo di collegamento tra COI e CHED per i prodotti disciplinati dalla normativa dell’ Unione (es. Reg. (UE) 2019/1793, ecc.) che stabilisce che i controlli sul biologico – che avvengono nel PCF indicato nel box 10 del COI – siano effettuati prima di quelli sanitari.
Fonte: Masaf