Per definire la nuova immagine, la Commissione Europea nel 2010 lanciò un concorso aperto a tutti gli studenti di arte e grafica dell’Unione Europea e, attraverso una successiva votazione on-line, ha coinvolto nella scelta migliaia di cittadini europei.

Il nuovo logo dell’UE  per i prodotti biologici consente di rendere maggiormente riconoscibili tutti i prodotti biologici europei, migliorandone l’impatto comunicativo e rendendo evidenti le garanzie di qualità che il metodo biologico offre a tutti i consumatori europei.

Ecco alcune brevi indicazioni per imparare a leggere un’etichetta bio:

Per prodotti trasformati il riferimento “biologico” può essere riportato:

a) direttamente nella denominazione di vendita (nome del prodotto), purché gli alimenti

trasformati siano stati prodotti conformemente alla normativa e almeno il 95% in peso degli

ingredienti di origine agricola sia biologico;

b) per prodotti con meno del 95 % di componenti “bio”, l’indicazione dell’origine biologica è

consentita soltanto nell’elenco degli ingredienti. Deve essere comunque indicata la

percentuale totale di ingredienti biologici;

c) nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita,

purché:

- il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;

- contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici;

- gli ingredienti biologici utilizzati nella preparazione devono essere separati nel tempo e

nello spazio dagli alimenti non biologici, non devono cioè essere contenuti insieme o

provenire da un ingrediente non biologico e non contengano additivi non autorizzati.

Se in etichetta è utilizzato il termine “biologico” o le relative abbreviazioni/derivazioni sopra citate,

deve comparire il numero di codice dell’organismo di controllo, il logo comunitario (per gli

alimenti preconfezionati, obbligatorio dal 1° luglio 2010) e deve essere riportata l’indicazione del

luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto:

  • Agricoltura UE quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione europea;
  • Agricoltura non UE quando la materia prima agricola è stata coltivata in Paesi terzi;
  • Agricoltura UE/non UE quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella

Comunità e/o in un Paese terzo).

Per quanto concerne il “codice” identificativo dell’organismo che controlla il produttore ed il

prodotto, esso compare in etichetta sotto al logo comunitario, e deve essere costituito da una sigla

identificativa dello Stato membro, da un termine che rinvia al metodo di produzione biologico e da

un numero di riferimento stabilito dall’autorità competente.

Inoltre, in etichetta deve comparire il numero di codice dell’operatore, che ha prodotto o effettuato

la preparazione più recente del prodotto biologico, numero che viene attribuito allo stesso

dall’Organismo di Controllo.

Così in etichetta, sotto al logo comunitario, troveremo una stringa come questa:

Così in etichetta, sotto al logo comunitario, troveremo una stringa come questa:

 

Organismo di controllo

autorizzato dal Mi.P.A.A.F.

 

Operatore controllato n.

IT BIO XXX

 

XXX

 

Le indicazioni del luogo di origine delle materie prime agricole biologiche devono comparire nello

stesso campo visivo del logo e sotto al codice identificativo dell’organismo di controllo.

 

(A cura di Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari)

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