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La merce biologica DEVE essere presentata, ai fini del controllo, in un Punto di Immissione in Libera Pratica (PILP) o nel Posto di Controllo Frontaliero (PCF) di primo ingresso. Il punto di ingresso deve essere indicato nel box 10 del COI.
Attualmente sono attivi e registrati TRACES PILP in tutti i PCF e presso tutte le dogane interne, comprese diverse Strutture Operative Territoriali. Per eventuali aggiornamenti dei PILP scrivere a pqa2.import@masaf.gov.it.
In tutti i PCF sanitari e in tutti i PCF fitosanitari sono presenti PCF per il controllo della merce biologica. Qui è possibile trovare l’elenco dei PCF/BCP BIO (LINK).
Tutti i prodotti SPS (LINK) biologici, che devono essere controllate, per aspetti sanitari o fitosanitari, nel PCF di primo ingresso dovranno essere controllate per il biologico, prima degli altri controlli, nello stesso PCF.
Tutti gli altri prodotti diversi da quelli SPS devono essere controllati nel PILP della dogana dove avviene lo sdoganamento.
Per tutte le partite biologiche deve essere fatto un controllo documentale sulla completezza e correttezza delle informazioni contenute nel COI e della documentazione allegata. Una carenza di documentazione o informazioni non corrette, non consentono l’immissione in libera pratica del prodotto come prodotto biologico.
In modo casuale, per alcune partite può essere previsto un controllo di identità. Un esito sfavorevole di questo controllo non consente di immettere in libera pratica il prodotto come prodotto biologico.
Per alcune partite considerate a rischio (DM 14 dicembre 2023, n. 687940) ADM può procedere ad un controllo fisico della merce con il campionamento e la successiva analisi chimica per la ricerca di prodotti non ammessi nella produzione biologica, compresi gli OGM.
Un risultato analitico che dimostra la presenza di una sostanza non ammessa al di sotto del valore di LMR previsto dal Reg. CE 396/2005, non consente di immettere in libera pratica il prodotto come prodotto biologico.
Un risultato analitico che dimostra la presenza di una sostanza non ammessa al di sopra del valore di LMR previsto dal Reg. CE 396/2005, non consente di immettere in libera pratica il prodotto e ADM dovrà procedere informando le autorità sanitarie competenti.
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