LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 17-05-1993 REGIONE TOSCANA Contributo alle Associazioni dei produttori biologici toscani. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31 del 26 maggio 1993 Indice: Articoli della Legge: Articolo unico Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: ARTICOLO UNICO 1. la Giunta Regionale č autorizzata ad erogare contributi per l' anno 1993 alle Associazioni regionali dei produttori biologici che operano sull' intero territorio regionale e che aderiscono ad organismi nazionali in materie di agricoltura biologica. 2. I contributi sono concessi alle Associazioni regionali che dimostrino di avere l' adesione di almeno 100 soci, sulla base di uno specifico programma di attivitā che preveda dettagliatamente le attivitā da svolgere, il relativo onere e gli strumenti di cui l' associazione ha disponibilitā per la loro realizzazione. 3. I contributi sono finalizzati al finanziamento delle attivitā volte a promuovere e favorire il diffondersi dell' agricoltura biologica nella regione anche attraverso la partecipazione a fiere ed esposizioni, nonchč , al miglioramento delle tecniche di coltivazione e di trasformazione delle varie produzioni interessate. 4. La richiesta del contributo ed il relativo programma di attivitā devono essere presentati, per le necessarie valutazioni e istruttoria, entro 40 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Giunta Regionale. La richiesta di contributo deve contenere l' espresso impegno delle associazioni ad eseguire le attivitā del programma ed a fornire adeguato rendiconto delle spese sostenute entro tre mesi dalla ultimazione del programma di attivitā . 5. Il piano di riparto dei contributi č approvato dal Consiglio regionale entro tre mesi dal termine di cui al precedente comma. 6. Il contributo regionale non potrā comunque essere superiore al 60% del costo dell' intervento ammesso. Per quanto attiene l' attivitā di promozione, il contributo non potrā , inoltre, superare L. 30.000.000. 7. Il contributo č erogato dalla Giunta Regionale per il 50% al momento della approvazione del piano di riparto e per il restante 50% al momento della presentazione del rendiconto, sempre che le attivitā siano state svolte in modo conforme al programma approvato. 8. Norma finanziaria - Variazione di competenza e di cassa 8. Norma finanziaria - Variazione di competenza e di cassa Capitolo in diminuzione 8. Norma finanziaria - Variazione di competenza e di cassa Capitolo in diminuzione Cap. 50000 Fondo globale finanziamento spese adempimenti di funzioni normali (spese correnti) L. 100.000.000 8. Norma finanziaria - Variazione di competenza e di cassa Capitolo in diminuzione OMISSIS Cap. 13066 Spese iniziative promozionali nel settore agroalimentare. Programma promozionale L. 30.000.000 8. Norma finanziaria - Variazione di competenza e di cassa OMISSIS Capitolo di nuova istituzione Cap. 12065 Contributi alle Associazioni Produttori Biologici Toscana( LR ...) L. 130.000.000 La presente legge č pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 17 Maggio 1993 La presente legge č stata approvata dal Consiglio Regionale il 20/ 4/ 1993 ed č stata vistata dal Commissario del Governo il 14/ 5/ 1993. Profilo di visualizzazione