Con la seguente nota la Commissione UE annulla quanto già previsto nella lettera di interpretazione inviata il 12 giugno 2018 dove si indicava che i lieviti erano considerati ingredienti agricoli e, se utilizzati in forma non biologica, richiedevano un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) N. 834/2007. Essa chiarisce, inoltre, che il lievito non biologico normalmente utilizzato nella trasformazione degli alimenti è autorizzato e può essere utilizzato negli alimenti trasformati biologici (ad eccezione dei prodotti del settore vitivinicolo) senza la necessità di dimostrare l'indisponibilità in forma biologica o di un'autorizzazione provvisoria da parte dell'autorità competente dello Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 889/2008.
Fonte: UE