L’articolo analizza nei dettagli il contesto normativo del decreto pubblicato nella G. U. del 12 gennaio 2026 (decreto 22 dicembre 2025 che modifica il decreto 13 gennaio 2011, recante “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica”, così come modificato dal decreto 10 luglio 2020 e dal decreto 22 dicembre 2022).
Il decreto n.309 del 13 gennaio 2011 è un atto normativo del Ministero dell’Agricoltura che stabilisce come gestire le contaminazioni accidentali o tecnicamente inevitabili nei prodotti dell’agricoltura biologica. In particolare, il decreto stabilisce i criteri per valutare la presenza di residui di sostanze non autorizzate nei prodotti biologici, fornendo indicazioni precise su come interpretare i risultati delle analisi. Definisce delle soglie numeriche al di sotto delle quali una contaminazione può essere considerata accidentale o tecnicamente inevitabile, consentendo al prodotto di mantenere la certificazione biologica. Qualora, invece, i livelli rilevati superino tali soglie, il prodotto non può più essere commercializzato come biologico.
In ogni caso, il decreto mantiene l’obbligo per l’operatore di indagare sulle cause della contaminazione, al fine di determinare se si tratti effettivamente di un evento accidentale o di un uso non conforme.
All’Allegato 2 il decreto dettaglia le soglie base per l’eventuale rilevamento di due sostanze in particolare: l’acido fosfonico e l’acido etilfosfonico, che sono più frequentemente riscontrate nei prodotti vegetali biologici a causa di contaminazioni ambientali o di pratiche agricole vicine.
Il decreto originale del 2011 è stato aggiornato, prima nel 2020 e poi nel 2022, per aggiungere e, successivamente, modificare l’Allegato 2 e i limiti temporanei.
Nel 2020, con decreto 10 luglio 2020 n. 7264, è stato introdotto l’”Allegato 2″ per gestire le contaminazioni, accidentali e tecnicamente inevitabili, proprio da acido fosfonico e acido etilfosfonico di prodotti bio di origine vegetale. In esso sono state stabilite le soglie temporanee ammesse fino alla data del 31 dicembre 2022.
Con successive modifiche, apportate tramite il decreto 22 dicembre 2022, questa data è stata poi slittata al 31 dicembre 2025.
Attualmente, a ridosso della scadenza stabilita, con decreto 22 dicembre 2025, le soglie di tolleranza concesse in deroga sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2027,consentendo agli operatori del settore biologico di continuare ad applicare limiti temporanei per le sostanze considerate, in attesa di eventuali aggiornamenti o modifiche future.
Fonte: Ruminantia