Il 12 febbraio l’EGTOP – Expert Group for Technical Advice on Organic Production, ha pubblicato il IX rapporto finale relativo all’uso di molteplici sostanze utilizzate nella produzione biologica di mangimi.
Il gruppo ha discusso se l’uso di tali sostanze e metodi sia conforme agli obiettivi e ai principi della produzione biologica e se debbano essere inclusi nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/11652 della Commissione.
Nel documento il gruppo raccomanda quanto segue:
- Il chelato di zinco di aminoacidi idrato (3b606); il chelato di rame (II) di aminoacidi idrato (3b406); il chelato di manganese di aminoacidi idrato (3b504); il chelato di ferro (II) di aminoacidi idrato (3b106) sono conformi ai principi biologici. Pertanto, dovrebbero essere inclusi nel regolamento (UE) 2021/11652 come additivi per mangimi nell’allegato III, parte B, (3) Additivi nutrizionali, (b) Composti di oligoelementi.
- Il chelato di zinco di lisina e acido glutammico (3b615); il chelato di rame di lisina e acido glutammico (3b415); il chelato di manganese di lisina e acido glutammico (3b509); il chelato di ferro di lisina e acido glutammico (3b111) non sono conformi ai principi biologici. Pertanto, non dovrebbero essere inclusi nel regolamento (UE) 2021/11652 come additivi per mangimi nell’allegato III, parte B, (3) Additivi nutrizionali, (b) Composti di oligoelementi.
- Il bicarbonato di potassio (idrogenocarbonato di potassio) non dovrebbe essere incluso nel regolamento (UE) 2021/11652 come mangime minerale nell’allegato VI.
- Il carbone vegetale per mangimi o «carbone alimentare» non dovrebbe essere incluso come materia prima per mangimi nel regolamento (UE) 2021/11652 , allegato III, parte A, sezione (2) Altre materie prime per mangimi.
- Bonnemaisonia hamifera e Asparagopsis taxiformis non dovrebbero essere inclusi nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/11652 come materie prime per mangimi nella produzione zootecnica biologica.
- Paecilomyces variotii e Neurospora intermedia devono essere inclusi come materie prime per mangimi negli elenchi dei prodotti e delle sostanze non biologici autorizzati di cui al regolamento (UE) 2021/11652 , allegato III, parte A, punto 2)
Fonte: Commissione europea