Dopo la pubblicazione in G.U. il 13 luglio scorso del Decreto ministeriale ecco, in sintesi, come si configura il nuovo marchio.
Il marchio si affianca al logo europeo e garantisce non solo il metodo produttivo, ma anche l’origine italiana dell’intera filiera. Si tratta di una attestazione volontaria, aggiuntiva rispetto al logo europeo.
L’articolo 1 del D.M. definisce le condizioni, le modalità e utilizzo del marchio
Il marchio può essere utilizzato da tutti gli operatori, come definiti dall’Art. 3, n°13 del Reg. (UE) 2018/848, se il prodotto biologico è contrassegnato con la dicitura “Agricoltura Italia” o “Acquacoltura Italia”, ai sensi dell’Art.32, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2018/848 che abbiano sede legale e produttiva nel territorio dell’Unione Europea.
L’ articolo 2 definisce gli obblighi di comunicazione
Gli operatori che intendono utilizzare il marchio biologico italiano devono comunicare l’intenzione di usare il marchio al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare, e delle foreste tramite applicativo informatico dedicato e disponibile gratuitamente nel Sistema Informatico Biologico (SIB), di cui all’art. 17 del Decreto legislativo 6 Ottobre 2023, n° 148, inserito nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
La comunicazione include dati dell’operatore, elenco prodotti e autodichiarazioni di conformità; decorso un mese senza diniego, l’operatore può utilizzare il marchio.
Le regole tecniche per l’accesso saranno pubblicate sul portale “MASAF-SIAN” nella sezione utilità.
L’articolo 3 definisce le regole di etichettatura del Marchio
Il marchio può essere apposto solo con il logo Ue di produzione biologica, non può sostituire o coprire il logo Ue e deve rispettare dimensioni e posizioni stabilite.
Il logo è inalterabile e non può essere modificato o sovrapposto da altri elementi.
Nell’articolo 4 sono descritti i controlli e sanzioni
Il SIB effettuerà un controllo di coerenza per confermare o meno i requisiti degli operatori; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 6 ottobre 2023, n° 148.
Conclusioni
L’obiettivo del marchio è quello di rafforzare tracciabilità e competitività sui mercati internazionali, a partire da quelli del Nord Europa dove la domanda di bio di qualità certificata cresce più rapidamente.
Si evidenzia l’importanza di promuovere i prodotti biologici nazionali e aumentare la fiducia dei consumatori.
Fonte: CCPB