Art. 17 Alimentazione – Produzione biologica
1. La Regione del Veneto detta la disciplina per l’attuazione della normativa dell’Unione europea in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici. 2. Nell’ambito del suo territorio la Regione del Veneto è l’autorità preposta all’applicazione della normativa in materia di produzione biologica e al suo controllo.
Il settore della produzione biologica in Veneto è in forte crescita e lo sarà anche nei prossimi anni, anche grazie all’impulso e agli aiuti previsti dalla Politica agricola comune 2023-2027. Una fetta importante delle superfici investite a biologico in Veneto è rappresentata da colture ad alto reddito (vitivinicoltura e ortofrutticoltura). Il settore della produzione biologica regionale, anche grazie alla presenza di alcune aziende leader a livello nazionale e internazionale, può sicuramente fungere da traino per tutto il settore agroalimentare del Veneto.
Il trasferimento delle competenze in materia di produzione biologica permette di intervenire con maggiore efficacia e tempestività nel recepimento della normativa europea riguardante la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici e favorisce la programmazione e attuazione di azioni di sostegno e promozione mirate, in grado di tener conto delle esigenze e specificità produttive ed organizzative che esprime il comparto regionale. Va altresì considerato che la Regione del Veneto è dotata di un proprio sistema di gestione delle notifiche di attività con metodo biologico, affidato all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), funzionale alle attività degli organismi di controllo. L’attribuzione delle suddette competenze alla Regione permette un utilizzo diretto dei dati e delle informazioni contenuti nel sistema di gestione ai fini di una maggiore focalizzazione della programmazione e delle azioni di sostegno e promozione regionali.
Fonte: Regione Veneto