Data inizio
22 Feb 2011
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L’art. 4 comma 10 del DM n. 18354 del 27 novembre 2009  prevede che  “L'autorità competente che stabilisce il numero di unità animali adulti equivalenti al limite dei 170 chilogrammi di azoto per anno/ettaro è la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente. Tali amministrazioni tengono conto, anche a titolo orientativo, delle tabelle riportate in allegato IV del Reg. (CE) n. 889/2008, del DM 7/4/2006, nonché delle relative disposizioni regionali di attuazione e della direttiva 91/676/CE. Le Regioni e Province Autonome informano il MiPAAF sui provvedimenti adottati in merito”.

A tal proposito, la Regione Campania, per applicare correttamente le norme sull’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, con delibera 583 del 2 agosto 2010, ha stabilito i nuovi parametri per il calcolo del numero di capi bufalini che corrisponde ai 170kg di Ntot/Ha/anno imposti come limite massimo per la misura del “carico animale” in zootecnia biologica.

La delibera, a seguito dei risultati ottenuti da specifici progetti di ricerca appositamente finanziati e svolti dal Dipartimento di ingegneria agraria e agronomia della facoltà di Agraria dell’Università di Napoli, modifica le precedenti norme adottate dalla Regione Campania che equiparavano i capi Bufalini a quelli Bovini per la capacità di apportare azoto al terreno tramite i propri effluenti.

Per tutte le altre specie di animali allevati, resta vigente la Delibera di giunta regionale n 120 del 9 febbraio 2007 che recepiva invariati tutti i criteri ed i parametri tecnici stabiliti dal Decreto Ministeriale del 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.”.

Fonte: Mipaaf