Data inizio
11 Ago 2021
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EGTOP ha pubblicato il rapporto finale sul sale marino biologico e altri sali per alimenti e mangimi.

Il sommario del documento indica che oltre alle norme generali di produzione previste dal regolamento (UE) 2018/848, il documento indica le norme che si applicano alla produzione biologica di sale alimentare e sale per mangimi ottenuti dal mare, da depositi di salgemma, da salamoia naturale o da laghi salati. Non si applica al sale proveniente da origini diverse da quelle menzionate sopra, in particolare al sale che è un prodotto sintetico di reazioni chimiche, o è fatto da effluenti dell'industria chimica, altre industrie e impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare, o è un sottoprodotto della flottazione della potassa.

Il sale biologico deve essere costituito prevalentemente da cloruro di sodio come definito nella norma Codex Alimentarius 150-1985 per il sale alimentare. A titolo di deroga, il livello di cloruro di sodio può essere inferiore nel caso in cui le disposizioni del diritto dell'Unione o le disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell'Unione, definiscono questo livello in modo diverso (per esempio: Fiore di sale/Fleur de sel/Flor de sal, sal marina virgen, sel gris, sal marinho tradicional). Gli additivi alimentari e per mangimi, i coadiuvanti tecnologici e gli ingredienti agricoli non biologici, se autorizzati per la produzione biologica negli atti adottati sulla base dell'articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/848, sono autorizzati per la produzione di sale biologico, secondo le restrizioni e le specifiche incluse.

Per la pulizia, la decalcificazione e la disinfezione delle attrezzature di processo, delle superfici che sono in contatto con il sale biologico, si utilizzano solo i seguenti prodotti:

(a) acqua fredda e acqua calda per la pulizia;

(b) acido acetico, acido formico, acido cloridrico diluito e carbonato di sodio per la decalcificazione;

(c) acqua calda e vapore per la disinfezione.

Le pratiche, i processi e i trattamenti nella produzione di sale biologico che sono permessi e proibiti sono specificamente riportati nella sezione pertinente del rapporto.

La produzione di sale è considerata produzione biologica a condizione che la qualità dell'acqua marina e delle acque salate corrisponda all'acqua marina pulita o all'acqua pulita secondo l'articolo 2, paragrafo 1, lettere h) e i) del regolamento (CE) 852/2004.

Per il sale ottenuto dal mare, dai depositi di salgemma, dalla salamoia naturale o dai laghi salati, per essere considerato un prodotto biologico, è necessario un periodo di conversione di almeno due anni prima del primo raccolto.

È consentita la produzione di sale biologico, in conversione e non biologico nella stessa unità di produzione.

Non possono essere utilizzati prodotti, sostanze e tecniche che ricostituiscono le proprietà che si perdono nella produzione o nell'immagazzinamento del sale biologico, che correggono i risultati di una negligenza nella produzione di sale biologico, o che altrimenti possono essere fuorvianti sulla vera natura dei prodotti destinati ad essere commercializzati come sale biologico.

Il documento si può scaricare QUI.

Fonte: EGTOP